Veicoli di categoria Le

I veicoli di categoria Le sono i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote appartenenti ad una delle categorie da L1e a L7e.

Il veicolo acquistato deve essere:

  • nuovo di fabbrica;
  • elettrico;
  • non elettrico Classe Euro non inferiore a 5.

Il contributo è calcolato in percentuale del prezzo di acquisto e varia in base alla presenza di un veicolo da rottamare. In particolare:

 

Esempio 1: con rottamazione

Il veicolo da rottamare deve essere:

  • di categoria Le;
  • intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi;
  • omologato alle Classi Euro da 0 a 3 ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011.

Per i veicoli non elettrici, acquistabili esclusivamente da persone fisiche, sono obbligatori sia la rottamazione sia uno sconto da parte del concessionario pari ad almeno 5% del prezzo del veicolo.

Le sottocategorie di veicoli Le sono interscambiabili ai fini della rottamazione.

Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo devono essere indicati:

  • il veicolo da rottamare;
  • il contributo Ecobonus DPCM del 20 maggio 2024.

Il concessionario entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo deve:

  • consegnare il veicolo usato ad un demolitore;
  • provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

 

Esempio 2: senza rottamazione

Solo i veicoli di categoria Le ad alimentazione elettrica sono ammessi al contributo senza rottamazione. Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo è necessario indicare il contributo Ecobonus.

Per i veicoli acquistati da persone fisiche con il contributo c’è l’obbligo di mantenimento della proprietà del veicolo nuovo per almeno 12 mesi, nel caso di acquisto da parte di persone giuridiche l’obbligo è esteso a 24 mesi.

Per i veicoli solo elettrici acquistati da persone sia fisiche che giuridiche con il contributo previsto dalla L.178/2020 art. 1 comma 691 non c’è nessun obbligo di mantenimento della proprietà.

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