Veicoli di categoria Le
I veicoli di categoria Le sono i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro appartenenti ad una delle categorie da L1e a L7e.
Il veicolo acquistato deve essere:
- nuovo di fabbrica
- elettrico
- non elettrico Classe Euro non inferiore a 5
Il contributo è calcolato in percentuale del prezzo di acquisto e varia in base alla presenza di un veicolo da rottamare. In particolare:
Esempio 1: con rottamazione
Il veicolo da rottamare deve essere:
- di categoria Le
- intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi
- omologato alle Classi Euro da 0 a 3 ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011
Per i veicoli non elettrici sono obbligatori sia la rottamazione sia uno sconto da parte del concessionario pari ad almeno 5% del prezzo del veicolo.
Le sottocategorie di veicoli Le sono interscambiabili ai fini della rottamazione.
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo devono essere indicati:
- il veicolo da rottamare
- il contributo Ecobonus DPCM del 6 aprile 2022.
Il concessionario entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo deve:
- consegnare il veicolo usato ad un demolitore
- provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista
Esempio 2: senza rottamazione
Solo i veicoli di categoria Le ad alimentazione elettrica sono ammessi al contributo senza rottamazione. Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo è necessario indicare il contributo Ecobonus.
Per i veicoli acquistati da persone fisiche con il contributo DPCM 6 aprile 2022 c’è l’obbligo di mantenimento della proprietà del veicolo nuovo per almeno 12 mesi.
Per i veicoli solo elettrici acquistati da persone sia fisiche che giuridiche con il contributo previsto dalla L.178/2020 art. 1 comma 691 non c’è nessun obbligo di mantenimento della proprietà.