Veicoli di categoria N1 e N2
Gli N1 e N2 sono veicoli commerciali destinati al trasporto di merci.
Il contributo è rivolto:
- PMI che svolgono attività di trasporto di cose in conto proprio o conto terzi;
- Società di noleggio, solo in caso di acquisto di veicolo dotato di alimentazione BEV e FCEV, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a 3 anni.
Il veicolo nuovo deve essere:
- nuovo di fabbrica
- dotato di Massa Totale a Terra non superiore a 3,50 t per N1 e non superiore a 7,2 t per N2
- ad alimentazione BEV e FCEV, alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) o alimentazione tradizionale.
Il contributo varia in base a:
- Massa Totale a Terra;
- alimentazione del veicolo nuovo;
- presenza di veicolo da rottamare. La rottamazione è obbligatoria nel caso di acquisto di veicoli ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale.
Esempio 1: con rottamazione
Il veicolo da rottamare deve essere:
- della stessa categoria del veicolo nuovo N1 o N2, le due categorie sono interscambiabili ai fini della rottamazione;
- intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo;
- omologato fino alla Classe Euro 4.
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo devono essere indicati:
- il veicolo da rottamare;
- il contributo Ecobonus DPCM del 20 maggio 2024.
Il concessionario, entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, deve:
- consegnare il veicolo usato ad un demolitore;
- provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
Esempio 2: senza rottamazione
Solo i veicoli di categoria N1 e N2 ad alimentazione BEV e FCEV sono ammessi al contributo senza rottamazione. Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo è necessario indicare il contributo Ecobonus.
Per tale categoria di veicoli, in quanto acquistati da persone giuridiche, è previsto l’obbligo di mantenimento della proprietà del veicolo nuovo per almeno 24 mesi.