Veicoli di categoria N1 e N2

Gli N1 e N2 sono veicoli commerciali destinati al trasporto di merci.

Il contributo è rivolto:

  • PMI che svolgono attività di trasporto di cose in conto proprio o conto terzi;
  • Società di noleggio, solo in caso di acquisto di veicolo dotato di alimentazione BEV e FCEV, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a 3 anni.

Il veicolo nuovo deve essere:

  • nuovo di fabbrica
  • dotato di Massa Totale a Terra non superiore a 3,50 t per N1 e non superiore a 7,2 t per N2
  • ad alimentazione BEV e FCEV, alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) o alimentazione tradizionale.

Il contributo varia in base a:

  • Massa Totale a Terra;
  • alimentazione del veicolo nuovo;
  • presenza di veicolo da rottamare. La rottamazione è obbligatoria nel caso di acquisto di veicoli ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale.

 

Esempio 1: con rottamazione

Il veicolo da rottamare deve essere:

  • della stessa categoria del veicolo nuovo N1 o N2, le due categorie sono interscambiabili ai fini della rottamazione;
  • intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo;
  • omologato fino alla Classe Euro 4.

Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo devono essere indicati:

  • il veicolo da rottamare;
  • il contributo Ecobonus DPCM del 20 maggio 2024.

Il concessionario, entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, deve:

  • consegnare il veicolo usato ad un demolitore;
  • provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

 

Esempio 2: senza rottamazione

Solo i veicoli di categoria N1 e N2 ad alimentazione BEV e FCEV sono ammessi al contributo senza rottamazione. Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo è necessario indicare il contributo Ecobonus.

Per tale categoria di veicoli, in quanto acquistati da persone giuridiche, è previsto l’obbligo di mantenimento della proprietà del veicolo nuovo per almeno 24 mesi.

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