Le FAQ delle edizioni precedenti realizzate entro il 2021

Registrazione

1. Come effettuare la registrazione utente?

L’utente potrà registrarsi seguendo le indicazioni del Manuale di registrazione.

2. la P.IVA ed il numero REA da inserire per l’accreditamento corrispondono a quelli del costruttore/importatore o a quelli del concessionario?

Per effettuare l’accreditamento il rivenditore dovrà inserire i dati del concessionario (P.IVA e n. REA) per poi compilare la scheda con i propri dati personali (nome; cognome; CF; ecc..).

3. Come comportarsi nel caso in cui i concessionari non possano completare l’accreditamento in quanto “Non è stato trovato nessun rivenditore di veicoli iscritto al Registro Imprese"?

Tale fattispecie si verifica in quanto l'ATECO non corrisponde a quelli riconducibili al commercio/intermediazione di autoveicoli e motoveicoli (quindi 45.11.01, 45.11.02 e 45.40.11 45.40.12). Per sanare tale problematica è necessario che il concessionario abbia tra le attività riscontrabili da visura camerale uno dei suddetti ATECO (anche solo come attività secondaria).

Veicoli

1. Quali categorie di veicoli sono agevolabili?

Sono agevolabili le seguenti categorie di veicoli:

  • automobili (categoria M1);
  • ciclomotori e motocicli (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e).
  • veicoli commerciali e speciali (categoria N1 e M1 speciali)

Categoria M1

Categoria N1 e M1 speciali

Categoria L

Contributo Ecobonus

Contributo L. Bilancio 2021

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

produconoemissioni di CO2 non superiori a 60 g/km

produconoemissioni di CO2 non superiori a 135 g/km

Massa Totale a Terra non superiore a 3,5 t

elettricioibridi

acquistati (e successivamente immatricolati) in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021

acquistati (e successivamente immatricolati) in Italia:

- per le fasce emissioni 0-60dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

- fascia di emissioni 61-135dal 1° gennaio 2021 al31 dicembre 2021

acquistati (e successivamente immatricolati) in Italiadal 1°gennaio 2021 al31 dicembre 2021

acquistati (e successivamente immatricolati) in Italia

Ilprezzo(da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) deve essere inferiore a50.000 eurocompresi optional, esclusi IVA e messa in strada*.

Il prezzo (da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) per le fasce di emissioni diCO2 tra 0-20 e 21 - 60 g/kmdeve essere inferiore a50.000 euroe per la fascia61-135 g/kmdeve essere inferiore a40.000 euro.

Il prezzo deve essere comprensivo di optional, esclusa IVA e messa in strada*.

Non è previsto un tetto massimo relativo al prezzo del veicolo nuovo.

* Le spese di messa su strada sono relative all’immatricolazione della vettura, l’IPT, le spese di trasporto ecc.

2. Quali sono i veicoli a basse emissioni complessive?

Sono i veicoli di categoria M1 con emissioni di CO2 non superiori a 135g/km. Per la fascia di emissioni 61-135 g/km i veicoli devono essere omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.

3. Come si definiscono, nell’ambito della misura, i veicoli a due ruote a trazione elettrica, ibrida?

Veicoli a trazione elettrica: veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.

Veicoli a trazione ibrida

  1. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido).
  2. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale)
  3. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

4. Quali sono le tipologie di veicoli maggiormente agevolate?

Non ci sono riserve in merito alle tipologie di veicoli più agevolati né rispetto alla destinazione d’uso.

5. Cosa si intende per veicolo nuovo di fabbrica?

Un veicolo la cui prima immatricolazione deve essere in capo all’acquirente inserito nella prenotazione. 

6. Le biciclette a pedalata assistita sono considerati veicoli agevolabili?

Le biciclette a pedalata assistita non rientrano in nessuna delle categorie di veicoli agevolabili. Sono infatti agevolabili solo i veicoli di categoria M1 e i veicoli di categoria L.

7. È disponibile una lista di modelli di veicoli agevolabili?

NO. La normativa non prevede una lista chiusa di modelli agevolabili. Occorre verificare presso i singoli rivenditori o presso le case costruttrici/importatrici se i veicoli presi in considerazione soddisfano i requisiti previsti dalla normativa.

8. Nel caso di veicoli dotati di impianto a doppia alimentazione metano/benzina o gpl/benzina, questi hanno emissioni differenti se utilizzati con alimentazione a metano o gpl rispetto all’alimentazione a benzina. Ai fini del riconoscimento dei contributi, quali sono le emissioni a cui fare riferimento?

Ai fini del riconoscimento dei contributi, occorre fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione per il veicolo in questione.

9. Nel caso di veicoli a cui viene installato, in concomitanza all’acquisto un impianto metano o gpl, questi rientrano tra i veicoli agevolabili?

NO. I veicoli agevolabili sono solo quelli nuovi di fabbrica. Le caratteristiche di ammissibilità devono quindi corrispondere a quelle di omologazione da parte del costruttore, risultanti sulla carta di circolazione.

10. Come posso verificare, ai fini della ammissibilità ai contributi, il livello di emissioni di CO2 (g/km, solo categoria M1)?

Per i veicoli di categoria M1, ai fini del riconoscimento dei contributi, occorre fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione verificabili alla sulla carta di circolazione.

11. Cosa si intende per prezzo di listino?

Il prezzo indicato nel listino ufficiale della casa automobilistica, compresi optional, esclusi IVA e messa in strada (ovvero spese relative all’immatricolazione della vettura, l’IPT, le spese di trasporto ecc.). Il prezzo deve essere inferiore a 50.000 euro ovvero 40.000 euro per le fasce di emissioni comprese tra 61 – 110 g/km ai sensi del Decreto Rilancio.

12. Cosa si intende per veicoli da rottamare oggetto di «ritargatura» ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011?

Si fa riferimento ai veicoli di categoria L per i quali è stato sostituito il vecchio contrassegno di identificazione (“targhino” 5 caratteri) e certificato di idoneità tecnica con la targa a sei caratteri e certificato di circolazione.

13. E’ previsto un limite di Kw per i veicoli di categoria L?

No, le recenti modifiche intervenute hanno escluso un limite di Kw per tutti i veicoli di categoria L.

14. Il pacco batterie va incluso nel prezzo di listino?

Si. Il pacco batterie va incluso nel prezzo di listino in quanto parte integrante del veicolo.

15.Come si calcola il livello di emissioni nel 2021?

Dal 1° gennaio 2021 il numero g/km CO2 dal veicolo è determinato in base al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE)2017/1151 riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione.

16.Per i veicoli acquistati nel 2020 ma immatricolati nel 2021?

Nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC.

17.E’ possibile rottamare un veicolo classe euro 5?

Si, ai fini del riconoscimento del contributo L. Bilancio 2021 acquistando un veicolo nuovo appartenente alla fascia di emissioni 61-135 g/km CO2 è necessario consegnare per la rottamazione un veicolo appartenente alle classi Euro 0,1,2,3,4 e 5. Mentre per la fascia 0-60 g/km è possibile rottamare un veicolo appartenente solo alle classi Euro 0,1,2,3 e 4.

18. Quali tipologie di veicoli M1 speciali sono ammessi all’agevolazione? E dove viene indicato?

Possono accedere i veicoli speciali con i seguenti codici di carrozzeria:

  • SA – CAMPER
  • SB – VEICOLO BLINDATO
  • SC – AMBULANZA
  • SD – AUTOFUNEBRE
  • SH - VEICOLO CON ACCESSO PER SEDIE A ROTELLE

Il campo carrozzeria viene indicato nella voce J.2 del libretto/DUC.

19. Come si distinguono i veicoli M1 dai veicoli M1 speciali ammessi all’incentivo?


I veicoli M1 speciali vengono distinti in base alla destinazione d’uso e alla carrozzeria prevista per accedere all’incentivo.

20. E’ possibile rottamare un veicolo M1 per acquistare un veicolo N1 o M1 speciale?

NO. Non è possibile rottamare un veicolo di categoria M1 per acquistare un veicolo commerciale o speciale di categoria N1 o M1 speciale.

21. E’ possibile rottamare un veicolo N1 per acquistare un veicolo M1 speciale e viceversa?


No. Ai fini del riconoscimento del contributo per un veicolo di categoria N1 è possibile rottamare solo un veicolo di categoria N1, allo stesso modo, per il riconoscimento del contributo per un veicolo di categoria M1 speciale è possibile rottamare solo un veicolo M1 speciale.

22. Dove viene riportata la Massa a Terra Totale per i veicoli di categoria N1 e M1 speciali?

La Massa a Terra Totale viene riportata sul libretto/DUC.

23. Qual è il limite massimo di Massa Totale a Terra che può essere ammesso per l’incentivo sui veicoli N1 e M1 speciali?


Sono ammessi i veicoli delle suddette categorie con Massa Totale a Terra non superiore a 3,5 T.

24. Quali tipologie di alimentazione sono ammesse per i veicoli di categoria N1 e M1 speciali? Su quale documento viene indicato?


Le tipologie di alimentazione che possono essere inserite in prenotazione sono:

CATEGORIA DI ALIMENTAZIONE DA LEGGE DI BILANCIO

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

ELETTRICA (ELETTR)

IBRIDO BENZINA/ELETTRICO

BENZINA (BENZ)

 

IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO

BENZINA/ETANOLO (B/ETA)

 

IBRIDO IDROGENO/ELETTRICO (H/E)

BENZINA/GPL (B/GPL)

 

GNL

BENZINA/METANO (B/MET)

 

GPL

BENZINA/OLIO (B/OLIO)

 

IDROGENO (H)

BENZINA/WANK (B/WANK)

 

METANO

GASOLIO (GASOL)

 

 

GASOLIO/GNL (G - GNL)

 

 

GASOLIO/GPL (G - GPL)

 

 

GASOLIO/METANO (G - MET)

 

 

MISCELA

 

 

PETROLIO

L’alimentazione è indicata nella voce P.3 del libretto/DUC.

25. Possono accedere al contributo i veicoli di categoria N1G?

Si, la norma richiama genericamente la categoria N1, pertanto, può essere richiesto il contributo per veicoli appartenenti ad eventuali sottocategorie, come ad esempio la categoria N1G.

 

Agevolazioni e risorse disponibili

1. Quali sono i contributi previsti per l’acquisto di un veicolo?

I contributi previsti per l’acquisto di un veicolo rispetto alla categoria sono:

Veicoli di categoria M1ContributoEcobonus

Veicoli di categoria L

 

Con rottamazionedi un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4

Senza rottamazione

Con rottamazionedi un veicolo della categoria L omologato alle classi Euro 0, 1, 2 e 3 ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011 (nel caso di locazione finanziaria da almeno 12 mesi)

Senza rottamazione

Emissioni <= 20 g/km

€ 6.000,00

€ 4.000,00

40% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 4.000 (IVA esclusa)

30% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 3.000 (IVA esclusa)

Emissioni > 20 g/km e <= 60 g/km

€ 2.500,00

€ 1.500,00

 

Dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 è disponibile un ulteriore incentivo previsto dal Decreto Rilancio. Se il venditore applica uno sconto pari ad almeno 2.000 euro per gli acquisti con rottamazione e 1.000 euro per gli acquisti senza rottamazione è possibile richiedere i seguenti contributi:

Veicoli di categoria M1 – Contributo Decreto Rilancio (dal 1°/8/2020 al 31/12/2020)

 

Con rottamazionedi un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e immatricolato da almeno 10 anni

Senza rottamazione

Emissioni <= 20 g/km

€ 2.000,00

€ 1.000,00

Emissioni > 20 g/km e <= 60 g/km

€ 2.000,00

€ 1.000,00

Emissioni > 60 g/km e <= 110 g/km

€ 1.500,00

€ 750,00

 

Con il Decreto Agosto sono state modificate le fasce di emissioni e i relativi contributi, restano ferme le precedenti regole previste dal Decreto Rilancio per accedere ai contributi:

Veicoli di categoria M1 – Contributo Decreto Agosto

 

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e immatricolato da almeno 10 anni

Senza rottamazione

Veicoli acquistati (e successivamente immatricolati) in Italia

Emissioni <= 20 g/km

€ 2.000,00

€ 1.000,00

1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020

Emissioni > 20 g/km e <= 60 g/km

€ 2.000,00

€ 1.000,00

1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020

Emissioni > 60 g/km e <= 90 g/km

€ 1.750, 00

€ 1.000,00

15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020

Emissioni > 90 g/km e <= 110 g/km

€ 1.500, 00

€ 750,00

15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto, per gli acquisti dal 1° gennaio 2021 un ulteriore bonus subordinato allo sconto del venditore di 2.000 euro se l’acquisto è con rottamazione e 1.000 se l’acquisto è senza rottamazione.

Veicoli di categoria M1 – Legge di bilancio 2021

 

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5e immatricolato prima del 1° gennaio 2011
N.B. per le fasce di emissioni comprese tra 0-60 g/km di CO2 è possibile rottamare fino alla classe Euro 4

Senza rottamazione

Per chi acquista (e successivamente immatricola) in Italia

Emissioni <= 20 g/km

€ 2.000,00

€ 1.000,00

1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021

Emissioni > 20 g/km e <= 60 g/km

€ 2.000,00

€ 1.000,00

1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021

Emissioni > 60 g/km e <= 135 g/km

1.500,00

NA

1° gennaio 2021 e fino al31 dicembre 2021*

* Rifinanziamento ai sensi della Legge 23 luglio 2021 n. 106 art. 73-quinquies di conversione al Decreto Legge – art. 73 del 2021

La Legge di Bilancio 2021, ha introdotto anche due nuove categorie di veicoli, gli N1 ed M1 speciali, riconoscendo un contributo per gli acquisti acquisti in proprio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 e in leasing finanziario dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. L’incentivo si differenzia rispetto alla Massa Totale a Terra e all’alimentazione.

 

Veicoli di categoria N1 e M1 speciali – Contributo N1/M1 speciali

MTT (tonnellate)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

0-1,999

 

 

 

Con rottamazione

€ 4.000

2.000

1.200

Senza rottamazione

€ 3.200

1.200

800

2-3,299

 

 

 

Con rottamazione

€ 5.600

2.800

2.000

Senza rottamazione

€ 4.800

2.000

1.200

3,3-3,5

 

 

 

Con rottamazione

€ 8.000

4.400

3.200

Senza rottamazione

€ 6.400

2.800

2.000

 

2. Come viene corrisposto il contributo all’acquirente?

Il contributo statale è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo d’acquisto.

 

3. Quali sono le risorse disponibili per l’anno 2021?

Le risorse disponibili sono così definite:

 

Veicoli di categoria M1 Ecobonus 0-60 g/km CO2

Anno

Stanziamento

Normativa

2019

60.000.000

L. n.145/2018 art. 1 comma 1041

2020

59.000.000

L. n.145/2018 art. 1 comma 1041

100.000.000

Decreto Legge Rilancio – Legge di conversione 17 Luglio 2020, n.77, art. 44 e 44-bis.

100.000.000

Decreto Legge – 14 agosto 2020 n.104 art.74.

Totale:259.000.000

 

2021

58.000.000

L. n.145/2018 art. 1 comma 1041

200.000.000

Decreto Legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) – Legge di conversione 17 Luglio 2020, n. 77 art. 44 comma 1;

13.348.500

Residui 2019

56.667.500

Residui 2020

57.350.000

Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 (cd. Decreto Infrastrutture) art. 8

65.000.000

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, art. 7 comma 1 lettera a)

Totale:450.366.000

 

 

Veicoli di categoria L (L1,L2,L3,L4,L5,L6 e L7)

Anno

Stanziamento

Normativa

2019

10.000.000

Fondo di conto capitale ai sensi dell'art. 49, comma 2 lettera d) del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni della Legge 23 giugno 2014, n. 89

2020

8.000.000

DL 30 dicembre 2019 n. 162 (Decreto Milleproroghe)

2021

20.000.000

L. n. 178/2020 art. 1 commi dal 651 al 659 e comma 691

8.575.390

Residui 2019

266.191

Residui 2020

Totale:28.841.541

 

 

Di seguito si riportano gli ulteriori stanziamenti dell’anno 2021 suddivisi in base alla categoria di veicoli agevolati:

Veicoli di categoria M1 Extrabonus 0-60 g/km CO2

Anno

Stanziamento

Normativa

2021

120.000.000

Legge di Bilancio 2021 – Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 commi dal 651 al 659 e comma 691

2.351.000

Residui 2020

2.650.000

Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni Bis) convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 art. 73 quinquies comma 1 e comma 2 lettere a), b) c). con Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 (cd. Decreto Infrastrutture) art. 8 –sono stati riallocati per il contributo M1 Ecobonus 0-60 g/km CO2

Totale:125.001.000

 

 

Veicoli di categoria M1 61-135 g/km CO2

Anno

Stanziamento

Normativa

2021

250.000.000

Legge di Bilancio 2021 – Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 commi dal 651 al 659 e comma 691

13.633.000

Residui 2020

200.000.000

Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni Bis) convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 art. 73 quinquies comma 1 e comma 2 lettere a), b) c).

10.000.000

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, art. 7 comma 1 lettera c)

Totale:473.633.000

 

 

Veicoli di categoria M1 USATO

Anno

Stanziamento

Normativa

2021

40.000.000

Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni Bis) convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 art. 73 quinquies comma 1 e comma 2 lettere a), b) c)

5.000.000

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, art. 7 comma 1 lettera d)

Totale:45.000.000

 

 

Veicoli di categoria N1 e M1 speciali

Anno

Stanziamento

di cui per i veicoli ELETTRICI

Normativa

2021

50.000.000

10.000.000

Legge di Bilancio 2021 – Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 commi dal 651 al 659 e comma 691

50.000.000

15.000.000

Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni Bis) convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 art. 73 quinquies comma 1 e comma 2 lettere a), b) c).

20.000.000

15.000.000

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, art. 7 comma 1 lettera b)

Totale:120.000.000

40.000.000

 

 

Veicoli di categoria M1 RESIDUO RILANCIO 0-135 g/km CO2

Anno

Stanziamento

Normativa

2021

4.952.000

Residui 2020

 

Acquirenti

1. Il veicolo può essere acquisito anche tramite locazione finanziaria?

Sì, il Decreto non prevede alcuna restrizione in merito.

2. Cosa deve fare un acquirente per usufruire del contributo?

Per richiedere informazioni sul contributo, gli acquirenti devono rivolgersi direttamente a un rivenditore, che si occuperà anche della gestione della pratica per ottenere il contributo.

3. Può un veicolo acquistato da una società o da un’ impresa individuale (persona fisica) essere oggetto delle agevolazioni? Può un veicolo acquistato da un individuo privato (non imprenditore) essere oggetto delle agevolazioni? Può un veicolo acquistato dalla Pubblica Amministrazione essere oggetto delle agevolazioni?

Sì, la norma non prevede alcuna restrizione sulla tipologia degli acquirenti.

4. E’ possibile per un concessionario/costruttore/importatore acquistare dei veicoli con l’incentivo Ecobonus e/o con l’incentivo Rilancio / contributo Agosto 2020?

Il concessionario/costruttore/importatore può acquistare ed immatricolare a proprio nome un veicolo con l’incentivo Ecobonus e/o con l’incentivo Rilancio/contributo Agosto 2020. Fermo restando la necessità di assolvere a tutti gli obblighi, compresi gli adempimenti previsti dalla piattaforma di prenotazione, e produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa tra cui copia della fattura e dell’atto di acquisto del veicolo nuovo in cui viene riportato la misura del minor prezzo praticato (a seguito del contributo Ecobonus e/o Rilancio/contributo Agosto 2020 ed eventuale sconto del venditore) e nel caso di rottamazione, il veicolo consegnato e destinato alla rottamazione.

5. È possibile cointestare una vettura?

E’ possibile cointestare il veicolo nuovo, tuttavia la piattaforma consente l’inserimento di un solo nominativo. Il nominativo inserito in sede di prenotazione dovrà coincidere con il nominativo che risulterà quale intestatario (e non quale eventuale cointestatario) del veicolo alla Motorizzazione Civile. La verifica di identità tra i due nominativi potrà essere effettuata in prima battuta dal rivenditore in sede di conferma della prenotazione. L’indicazione errata dei dati in prenotazione potrebbe comportare il mancato ottenimento del contributo.

6. Può l’intestatario del veicolo nuovo rottamare un veicolo di cui è cointestatario?

Si, l'intestatario di un veicolo nuovo può usufruire del maggior incentivo per la rottamazione anche qualora sia cointestatario del veicolo rottamato. In questo caso la richiesta di cancellazione per demolizione deve risultare effettuata dal primo intestatario del veicolo rottamato. Nel caso la richiesta di cancellazione per demolizione sia stata fatta dal cointestatario del veicolo rottamato, che è anche il beneficiario dell'incentivo Ecobonus, il primo intestatario dovrà formalizzare il proprio consenso alla rottamazione mediante auto-dichiarazione che dovrà essere allegata alla copia della richiesta di cancellazione per demolizione da inserire in piattaforma in fase di prenotazione.

N.B. Se l’intestatario del veicolo nuovo, o suo familiare convivente, non risulta intestatario o cointestatario del veicolo da rottamare non sarà possibile richiedere l’incentivo con rottamazione.

7. E’ previsto un limite massimo di prenotazioni per ciascun acquirente di contributi per i veicoli M1, N1 e M1 speciali?

No, la normativa per le suddette categorie non prevede restrizioni.

Contributi e modalità di accesso

1. Per accedere alle agevolazioni è sempre necessario consegnare un veicolo per la rottamazione?

NO. Per la categoria di veicoli M1 è possibile accedere all’agevolazione senza rottamazione, tuttavia la quota di contributo concessa è inferiore rispetto al caso in cui venga consegnato un veicolo per la rottamazione.

2. Nei casi in cui occorra consegnare al venditore un veicolo usato, quali sono le condizioni relative?

Il veicolo usato deve avere i seguenti requisiti:

  • per i veicoli di categoria M1 è necessario che il veicolo usato appartenga alla stessa categoria del veicolo acquistato e che sia omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4. Per accedere al contributo L. Bilancio 2021 relativo alle fasce comprese tra 0-60 g/km CO2 il veicolo rottamato, oltre ai requisiti suddetti, deve essere immatricolato in data antecedente al 1°gennaio 2011. Per la fascia 61 -135 g/km CO2 è possibile rottamare anche un veicolo omologato alla classe Euro 5.
  • per i veicoli di categoria N1 e M1 speciali è necessario che il veicolo usato appartenga alla stessa categoria del veicolo acquistato e che sia omologato ad una classe euro inferiore a euro 4/IV;
  • per i veicoli di categoria L è necessario che il veicolo usato appartenga alla categoria L e che sia omologato alle classi Euro 0, 1, 2 o 3 nonché oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011.
  • in ogni caso (sia acquisto che locazione per tutte le categorie) il veicolo usato deve essere intestato, da almeno 12 mesi, all'acquirente o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ed obbligatoriamente avviato alla rottamazione.

N.B. Il venditore entro 30 giorni per i veicoli di categoria M1, N1 e M1 speciali e 15 giorni per i veicoli di categoria L dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

3. Come si svolge il processo di corresponsione e rimborso dei contributi relativi ai veicoli agevolati?

Il processo si compone di 4 fasi:

Fase 1  Prenotazione dei contributi.
I venditori:

  • si registrano preventivamente nell’Area Rivenditori;
  • prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione;
  • confermano l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.

Fase 2 Corresponsione dei contributi
Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Fase 3 Rimborso al venditore dei contributi
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.

Fase 4 Recupero dell’importo del contributo
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.

4. Come funziona l’help desk per i potenziali acquirenti?

È possibile rivolgere quesiti tramite l’apposita scheda di contatto. Le risposte vengono pubblicate nella sezione FAQ che viene periodicamente aggiornata sulla base dei nuovi quesiti pervenuti. Si ricorda che non sono formulate risposte dirette a singole domande.

5. Come funziona l’help desk per i rivenditori?

Per le attività di registrazione e prenotazione i rivenditori possono richiedere assistenza mediante i canali dedicati e loro comunicati in fase di registrazione.

6. Nei casi in cui per poter accedere alle agevolazioni si procede a rottamare un veicolo, quando è necessario effettuare la rottamazione?

Il veicolo da rottamare deve essere consegnato contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo, la rottamazione dovrà essere ultimata entro 30 giorni per i veicoli M1, N1 e M1 speciali e 15 giorni per i veicoli di categoria L consegna del nuovo veicolo. Qualora la consegna del veicolo corrispondesse al 180° giorno dalla data di prenotazione, in tale data sarà necessario completare la terza fase della prenotazione (“Completamento”, Manuale di prenotazione - pag. 23), pena l’annullamento, successivamente al “Completamento” saranno concessi ulteriori 30/15 giorni per il caricamento dei documenti della rottamazione.

7. E’ previsto un importo minimo da versare a titolo di acconto?

NO. Non è previsto un importo minimo.

8. il contributo statale da corrispondere al cliente quale "compensazione del prezzo d'acquisto" (es. 6.000€) va scorporato dall’imponibile oppure dal prezzo comprensivo di IVA?

A seguito del chiarimento recentemente intervenuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il contributo statale non comporta una corrispondente riduzione della base imponibile IVA (in quanto integrazione di corrispettivo), che resta determinata dal prezzo di listino, al netto dell’IVA, ridotto dello sconto commerciale (eventuale) praticato dal venditore.

A titolo di esempio:
Veicoli di categoria M1/N1/M1 Speciali


Base imponibile (Prezzo di listino al netto dell’IVA meno eventuale sconto commerciale) 20.000
IVA 4.400
Prezzo di acquisto IVA compresa 24.400
Contributo statale Ecobonus DM 20 marzo 2019 6.000
Prezzo finale di acquisto 18.400

Veicoli di categoria L (ciclomotori/motoveicoli)


Base imponibile (Prezzo di listino al netto dell’IVA meno eventuale sconto commerciale) 1.000
IVA 220
Prezzo di acquisto IVA compresa 1.220
Contributo statale Ecobonus DM 20 marzo 2019 300*
Prezzo finale di acquisto 920


*30% della base imponibile

9. Una richiesta di prenotazione non andata a buon fine per esaurimento dei fondi, rimane attiva come prelazione a fronte di una successiva ricomposizione del fondo?

NO, non esiste lista d’attesa. In caso di esaurimento dei fondi i venditori potranno via via verificare nuove disponibilità di risorse derivanti da eventuali annullamenti e proporre nuove prenotazioni.

10. E’ possibile cumulare ECOBONUS e/o Contributo L. Bilancio 2021 con altri incentivi regionali e provinciali?

Per i veicoli M1, nonché per i veicoli N1 e M1 speciali, è previsto il divieto di cumulo con altri incentivi di carattere nazionale, per cui non sono indicate restrizioni in merito alla cumulabilità con altri incentivi regionali e provinciali. Per i veicoli di categoria L non è prevista alcuna restrizione in proposito.

11. In caso di acquisto da parte di una società, è possibile rottamare un veicolo intestato al legale rappresentante, o a persone presenti sul camerale, o ai loro conviventi?

No. Nel caso in cui l’acquirente corrisponda ad una società, Il veicolo da rottamare non potrà essere intestato ad un soggetto diverso dalla società stessa.

12. Il versamento dell’acconto è obbligatorio?

SI. E’ obbligatorio versare un acconto all’atto della prenotazione anche in caso di acquisto del veicolo mediante finanziamento dell’intero importo.

13. E’ obbligatorio caricare il certificato di proprietà?

No. Non è obbligatorio caricare tale documento, tuttavia in base a quanto indicato nel DM 20 marzo 2019 in alternativa è necessario presentare o il foglio complementare o l’estratto cronologico.

14. Esiste un limite alle prenotazioni giornaliere per ogni Concessionario?

Si, ogni Concessionario può effettuare al massimo 50 prenotazioni al giorno. Il numero massimo è dato dalla somma delle prenotazioni effettuate dai rivenditori registrati del  singolo Concessionario.

15. Esiste un limite agli annullamenti delle prenotazioni per ogni Concessionario?

Si, ogni Concessionario può effettuare 50 annullamenti. Il numero massimo è dato dalla somma delle prenotazioni effettuate dai rivenditori registrati del singolo Concessionario. Al raggiungimento dei 50 annullamenti, il Concessionario ed i suoi rivenditori non potranno inserire ulteriori prenotazioni per i successivi 15 giorni, ma potranno continuare a gestire le prenotazioni inserite.

16. In quali documenti è necessario indicare il contributo Ecobonus? Bisogna inserire una dicitura specifica?

E’ necessario indicare il contributo Ecobonus nell’atto d’acquisto e quindi nella relativa fattura. In caso di leasing finanziario l’importo del contributo dovrà essere indicato nel contratto e nella dichiarazione rilasciata dalla società di leasing. Non vi è una dicitura specifica da riportare, l’importante è citare il Contributo statale e la normativa di riferimento (Decreto 20 marzo 2019 o Legge di Bilancio 2019).

17. Che cos'è l'atto d'acquisto?

Per atto d’acquisto si intende il contratto di compravendita/locazione finanziaria relativo all’acquisto del veicolo nella quale dev’essere espressamente dichiarato lo sconto praticato in ragione del contributo statale e nel caso di rottamazione, il veicolo consegnato e destinato alla rottamazione.

18. Cosa si intende per documento di consegna?

Il documento di consegna corrisponde al documento che attesta l’avvenuta consegna del veicolo nuovo da parte del concessionario all’acquirente finale. Lo stesso oltre a riportare i dati del veicolo, deve indicare la data di consegna.

19. Come comportarsi in caso di dati mancanti sulle targhe dei ciclomotori da rottamare?

In tal caso si invita il proprietario del ciclomotore a rivolgersi direttamente all’Ufficio della Motorizzazione Civile per l’aggiornamento dei dati. Si rammenta che ai fini del riconoscimento del contributo Ecobonus, i ciclomotori devono rispettare quanto previsto dalla riforma della legge del Codice della strada (Legge 120/10) ossia devono essere muniti del certificato di circolazione e della targa.

20. Per l’acquisto di un veicolo nuovo di categoria L è possibile consegnare per la rottamazione un veicolo vecchio intestato a uno dei familiari conviventi?

Si è possibile consegnare per la rottamazione un veicolo vecchio intestato a uno dei familiari conviventi.

21. Come si può certificare la cancellazione del ciclomotore?

E’ possibile certificare la cancellazione del ciclomotore attraverso la presentazione del “Certificato di cessazione dalla circolazione” rilasciata dagli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile o dai Centri Servizi Motorizzazione (C.S.M.) attivi presso le Agenzie di pratiche auto. Tale attestazione deve comunque essere rilasciata nei 15 giorni previsti dal Decreto per il perfezionamento della prenotazione.

22. E’ possibile rottamare un veicolo appartenente ad una delle categorie L per acquistare un veicolo di una qualsiasi altra categoria L?

Si, è possibile ad esempio rottamare un veicolo di categoria L1e per acquistare un veicolo nuovo di categoria L3e e viceversa.

23. In mancanza dell’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione quale documento devo presentare all’impresa costruttrice/importatrice?

In alternativa al certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione sarà possibile presentare all’impresa costruttrice/importatrice il certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall’ufficio della motorizzazione civile che dovrà conservarlo per cinque anni come previsto dalla normativa vigente.

24. Ai fini del contributo Ecobonus può essere applicato il leasing operativo?

No. Può essere applicato solo il leasing finanziario.

25.  E’ possibile effettuare un unico acconto per più prenotazioni?

No, l’acconto va effettuato singolarmente per ogni prenotazione.

26. In fase di prenotazione nel campo “uso” cosa va indicato?

Dovrà essere inserito in piattaforma ciò che viene indicato sulla carta di circolazione nel rispetto dell’art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

27. E’ necessario caricare in piattaforma il certificato di cancellazione per i veicoli rottamati?

No. Ai fini della prenotazione del contributo Ecobonus è necessario trasmettere la copia della richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
Tuttavia, il certificato di cancellazione previsto dall’art. 6 comma 9 lett. b) del D.M. 20 marzo 2019 o in alternativa il certificato di cessazione dalla circolazione (ex art. 10 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 - “Decreto crescita”) deve essere trasmesso, insieme a tutta la documentazione prevista dallo stesso articolo, dal venditore al costruttore/importatore per richiedere il rimborso del contributo.

28. Qual è la procedura da seguire in caso il cliente intenda avvalersi della sospensione della targa di un ciclomotore?

Fase 1: Inserire la prenotazione prima di sospendere la targa del veicolo vecchio;
Fase 2: Sospendere la targa del veicolo da rottamare;
Fase 3: Immatricolare il veicolo nuovo e completare la prenotazione.
N.B. in caso di annullamento/rinuncia di una prenotazione completata o inserimento della prenotazione dopo la sospensione e immatricolazione del veicolo nuovo la piattaforma non riconosce la targa sospesa associata al veicolo rottamato.

29. E’ possibile acquistare senza il versamento di un acconto?

Si, il versamento dell’acconto non è ritenuto obbligatorio nei seguenti casi:

  • acquisto effettuato prima dell’8/4/2019;
  • autoimmatricolazione;
  • acquisto da parte di società di noleggio a lungo e a breve termine;
  • acquisto di flotte aziendali (composte da almeno 2 veicoli);
  • enti pubblici.

Sarà, tuttavia, necessario inserire al posto della copia del titolo di pagamento, una dichiarazione debitamente sottoscritta dal concessionario, con relativo timbro ed accluso documento d’identità in corso di validità, evidenziando che l’acquisto è stato effettuato secondo le casistiche evidenziate e che i campi allo stesso relativi, sono stati compilati esclusivamente al fine di procedere con la prenotazione.

Resta ferma la necessità che tutta la documentazione relativa all’acquisto del veicolo senza il versamento dell’acconto, risulti coerente con quanto sopra dichiarato e conforme con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

30. E’ possibile immatricolare i veicoli nuovi di categoria M1 e L nell’anno 2021 a fronte di prenotazioni avviate nel 2020?

Per entrambe le categorie, le prenotazioni inserite entro il 31/12/2020 possono essere completate anche se le immatricolazioni avvengono nell’anno 2021. Non cambiano le regole per il completamento delle prenotazioni previsti dalla normativa (art. 6 del DM 20 Marzo 2019) .

31. Locazione finanziaria: quale documentazione è necessario presentare?

Oltre al Contratto di locazione da predisporre così come previsto dagli artt. 3 e 4, è necessario presentare, ai sensi dell’art. 6 comma 8 lettera b), la dichiarazione della società di leasing che indichi il veicolo concesso in locazione, l’ammontare del contributo Ecobonus e il riferimento alla relativa fattura di acquisto.
Inoltre, si precisa che, ai fini del completamento in piattaforma della prenotazione del contributo Ecobonus, è necessario trasmettere la copia della fattura di acquisto in allegato alla suddetta dichiarazione.

32. Cosa si intende per acconto?

Per acconto s'intende qualsiasi forma di anticipazione del prezzo d'acquisto del veicolo purché documentata ed inserita in fase di prenotazione.
Qualora l'anticipo sia versato ad un intermediario finanziario che lo incassa per conto del venditore è necessario allegare, oltre alla ricevuta del pagamento, anche il mandato che l'intermediario ha per conto del venditore.

33. Documento Unico di circolazione e di proprietà (DUC), come gestire la prenotazione?

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 98/2017 e s.m.i. che prevede, per i veicoli soggetti all’iscrizione al PRA, il rilascio del Documento Unico di circolazione e di proprietà (DUC) in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà, è necessario caricare il DUC sia nella sezione “Carta di Circolazione” che nella sezione “Certificato di Proprietà” . Soltanto caricando il DUC in entrambe le sezioni sarà possibile completare la prenotazione.

34. Come va imputato in fattura il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021/contributo N1/M1 speciali?

Il contributo rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021/contributo N1/M1 speciali non riduce la base imponibile IVA pertanto, come accade già per il contributo Ecobonus, va sottratto dal totale della fattura.

35. E’ previsto un limite di prenotazioni per lo stesso acquirente di veicoli L?

Si. Per lo stesso acquirente non possono essere prenotati più di 500 veicoli nel corso dell’anno.
In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo il limite è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell’anno.
Per rapporto di controllo si intende la presenza tra due o più società di un unico centro d'interessi, con direzione unitaria e con patrimoni destinati al conseguimento di una finalità comune.

36. In quali documenti è necessario indicare il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021? Bisogna inserire una dicitura specifica?

Il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021 va indicato nell’atto d’acquisto e nella fattura. In caso di leasing finanziario l’importo del contributo va indicato nel contratto e nella dichiarazione rilasciata dalla società di leasing. Non è prevista una dicitura specifica, l’importante è citare il Contributo statale e la normativa di riferimento (contributo Rilancio: Contributo statale art. 44 legge 77/2020; contributo Agosto 2020: art. 74 Decreto Legge – 14 agosto 2020 n.104). Contributo L. Bilancio 2021: art. 1 comma 691, 652 e 654 della Legge 178/2020).

37. Il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021 va indicato separatamente rispetto al contributo Ecobonus e allo sconto del venditore?

Si, vanno indicati separatamente nella documentazione da produrre (atto di acquisto/locazione, dichiarazione rilasciata società di leasing e fattura).

38. Il venditore può applicare uno sconto diverso da 1.000 o 2.000 euro?

SI. Il venditore può applicare uno sconto uguale o superiore ma non inferiore ai minimi indicati dalla normativa. Se lo sconto è superiore, è preferibile che venga indicato per l’intero importo anche nella prenotazione, oltre che nei relativi documenti. Per maggiori dettagli sullo sconto e sulla modalità di calcolo si rimanda alla FAQ 46.

39. Per la fascia di emissioni 0-60 CO2 g/km è possibile richiedere solo il contributo L. Bilancio 2021 ?

NO. Il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021, per le fasce 0-20 CO2 g/km e 21-60 CO2 g/km viene riconosciuto solo se è stato richiesto anche il contributo Ecobonus. Per la fascia 61-135 solo il Contributo L. Bilancio 2021.

40. E’ obbligatorio applicare l’incentivo previso dal Decreto Rilancio?

No, il venditore può richiedere anche solo il contributo Ecobonus.

41. Ai fini del contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021 lo sconto del venditore è obbligatorio?

Si e non deve essere inferiore a 1.000 euro, per il contributo senza rottamazione, e 2.000 euro, per il contributo con rottamazione.

42. Il veicolo da rottamare è immatricolato da meno di 10 anni ma è intestato all’acquirente da più di 12 mesi. A quali contributi è possibile accedere?

L’acquirente potrà ricevere il contributo Ecobonus con rottamazione e il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020 senza rottamazione.

43. Qual è il periodo di riferimento per richiedere il contributo Rilancio?

Il contributo Rilancio può essere richiesto dal 1°/8/2020 al 31/12/2020.

44. Quali requisiti devono avere i veicoli nuovi con emissioni comprese nelle fasce tra 61-135 CO2 g/km?

Devono essere di categoria M1classe ambientale non inferiore a Euro 6 di ultima generazione, con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro compresi optional, esclusi IVA e messa in strada (ovvero spese relative all’immatricolazione della vettura, l’IPT, le spese di trasporto ecc.).

45. Da quando sono in vigore le modifiche introdotte dal Decreto Rilancio?

Per i veicoli di categoria M1 dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Per i veicoli di categoria L sono in vigore dal 19 luglio 2020 (Legge di conversione 17 Luglio 2020, n.77). In particolare, le prenotazioni inserite da tale data possono riguardare solo veicoli acquistati e immatricolati nell’anno 2020.

46. Cosa si intende per sconto del venditore? E come va imputato in fattura?

E’ lo sconto commerciale applicato a riduzione del prezzo di acquisto.

Esempio:


Prezzo di listino + optional

20.000

Sconto del venditore

2.000

Base imponibile IVA

18.000

IVA

3.960

Totale della fattura

21.960

Contributo statale Ecobonus

6.000

Contributo stataleRilancio art. 44 legge 77/2020/Contributo Agosto 2020 art.74 DL 14 agosto 2020 n.104/Contributo L. Bilancio 2021: art. 1 comma 691, 652 e 654 della Legge 178/2020)

2.000

Prezzo finale di acquisto al netto del contributo

13.960

47. Qual è la dicitura da utilizzare per indicare lo sconto del venditore?

Lo sconto applicato dal concessionario va indicato con la dicitura “sconto del venditore”.

48. Da che data è possibile acquistare i veicoli al fine di usufruire del contributo Agosto 2020?

  • Per i veicoli delle fasce 0-60 g/km dal 1 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
  • Per i veicoli delle fasce 61-110 g/km dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Si precisa che, come indicato nella FAQ 30, le prenotazioni inserite entro il 31/12/2020 possono essere completate, nei termini previsti dalla norma, anche se le immatricolazioni avverranno nell’anno 2021.

49. Il venditore deve occuparsi direttamente della rottamazione?  

Se per ragioni di distanza o a causa dello stato di conservazione del rottame, il venditore non può occuparsi direttamente della demolizione del veicolo vecchio, può farlo il cliente. In questo ultimo caso, sarà il cliente o il detentore a consegnare il veicolo a fine vita al demolitore autorizzato, anche non convenzionato con le case costruttrici, e il cliente dovrà necessariamente trasmettere al concessionario, entro 30 giorni per i veicoli di categoria M1, N1 e M1 speciali e 15 giorni per i veicoli di categoria L dalla consegna del veicolo nuovo, ai fini del caricamento in piattaforma, il documento di presa in carico del veicolo a fine vita da parte del demolitore e la richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. Si evidenzia che il documento di presa in carico del veicolo a fine vita da parte del demolitore non potrà avere data antecedente alla data di sottoscrizione dell’atto di acquisto del veicolo nuovo.

50. Quali documenti devono essere allegati con riferimento ad una pratica di autoimmatricolazione?

Nel caso in cui importatore/costruttore, venditore e acquirente finale coincidano, l’operazione deve essere gestita, ai fini del corretto completamento della prenotazione stessa, come se si trattasse di soggetti diversi.

Le stesse indicazioni di seguito riportate valgono anche nel caso in cui a coincidere siano solamente gli ultimi due soggetti (ovvero venditore e acquirente finale).
Pertanto, qualora l’importatore/il costruttore e/o il venditore registrato in piattaforma come rivenditore, risulti anche acquirente finale (cioè nel caso di autoimmatricolazione dell’autoveicolo) deve, in sede di prenotazione del contributo, indicare i dati anche in qualità di acquirente del veicolo.

La documentazione da caricare in piattaforma, per ciascun veicolo, per confermare l’operazione di prenotazione è quella indicata dalla normativa.

In particolare, con riferimento a:

  • Fattura, deve essere caricata un’autofattura con indicazione:
    • del Contributo statale, esplicitando il riferimento normativo (a seconda dei casi, a titolo esemplificativo, Decreto 20 marzo 2019 o Legge di Bilancio 2019; contributo Rilancio: Contributo statale art. 44 legge 77/2020; contributo Agosto 2020: art. 74 Decreto-legge – 14 agosto 2020 n.104);
    • dello sconto commerciale applicato a riduzione del prezzo di acquisto con apposita dicitura “sconto del venditore”. Lo sconto commerciale è lo sconto applicato nell’ultima fase di vendita che precede l’autoimmatricolazione secondo gli importi previsti dalla normativa (almeno 1.000 euro senza rottamazione o almeno 2.000 euro con rottamazione).

N.B.: Solo in caso di veicoli importati, l’autofattura può essere emessa senza IVA, in quanto, già assolte le dichiarazioni ai fini fiscali in fase di importazione.

  • Atto di acquisto, deve essere caricato il contratto di compravendita che riporterà i dati del soggetto che autoimmatricola il veicolo sia come venditore che come acquirente finale. L’atto di acquisto dovrà essere coerente con quanto riportato in fattura (o autofattura in caso di autoimmatricolazione) e conforme con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

51. Qual è la procedura per recuperare il contributo sotto forma di credito d’imposta?

Si precisa che l’ottenimento del contributo è subordinato all’adempimento di tutti gli obblighi previsti all’art. 6 del Decreto 20 marzo 2019, commi da 1 a 10, e che le imprese costruttrici o importatrici rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I crediti d’imposta vengono riconosciuti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a seguito della presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia stessa.

52. E’ possibile presentare una Dichiarazione Sostitutiva al posto del Certificato dello stato famiglia?

Con la recente introduzione delle misure di semplificazione in materia di autocertificazione disposte dall’art. 30 bis del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in caso di acquisto con rottamazione di un veicolo intestato ad un familiare convivente, in alternativa al Certificato dello stato di famiglia in originale, è possibile presentare al concessionario/venditore una Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale si dovrà dichiarare che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone (indicare Nome e Cognome, luogo e data di nascita e parentela).

Nella medesima Dichiarazione il dichiarante deve, altresì, attestare di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Inoltre, al fine di consentire ai Concessionari/Venditori di effettuare idonei controlli, anche a campione, nella predetta Dichiarazione sostitutiva il dichiarante dovrà autorizzare il soggetto privato che riceve la dichiarazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.

Alla predetta Dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. Scarica il modello

53. E’ possibile richiedere il Contributo L. Bilancio 2021 senza rottamazione per la fascia 61-135 g/km?

No. Per questa fascia di emissioni non è previsto il contributo senza rottamazione.

54. Per quali veicoli e’ stato modificato il termine da 15 a 30 giorni per la rottamazione? Tale modifica vale anche per le prenotazioni 2020?

Per i veicoli di categoria M1, N1 e M1 speciali i termini per la rottamazione sono definiti entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo. Tale modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2021 è applicabile anche alle prenotazioni già inserite nel 2020 e non ancora completate al momento dell’entrata in vigore della suddetta norma.
Resta invariato il termine di 15 giorni per i veicoli di categoria L.

55. In quali documenti è necessario indicare lo sconto del venditore in caso di acquisto mediante leasing?

Lo sconto del venditore va indicato nel contratto di leasing e nella dichiarazione rilasciata dalla società di leasing.

56. Per le prenotazioni avviate nell’anno 2021 degli incentivi per i veicoli L, con quale dicitura bisogna indicare il contributo nella documentazione?

Per le prenotazioni 2021 degli incentivi per la categoria L è necessario indicare il contributo nell’atto d’acquisto, fattura e/o dichiarazione della società di leasing con la seguente dicitura: Contributo statale art. 1 comma 691 della Legge 178/2020.

57. Per i veicoli di categoria M1 acquistati e immatricolati nell’anno 2020 quali incentivi si possono richiedere?

Rispetto al livello di emissioni è possibile prenotare:

- 0-20 g/km CO2: Contributo Ecobonus, con rottamazione 6.000 euro, senza rottamazione 4.000 euro;
- 21-60 g/km CO2: Contributo Ecobonus, con rottamazione 2.500 euro, senza rottamazione 1.500 euro;
- 61-135 g/km CO2: nessun contributo.

Si precisa, infatti, che il Contributo L. Bilancio 2021 è riconosciuto solo per i veicoli acquistati dal 1° gennaio 2021.

58. Nel prezzo di acquisto dei veicoli di categoria L possono essere ricompresi gli optional?

Per i veicoli di categoria L (Ciclomotori/Motocicli) l’incentivo statale viene riconosciuto in percentuale sul prezzo d’acquisto del veicolo IVA esclusa. Si precisa, a tal proposito, che nel prezzo d’acquisto possono essere ricompresi eventuali optional funzionali all’utilizzo del veicolo (es. bauletto e parabrezza).

59. Possono accedere agli incentivi gli eredi di un veicolo da rottamare?

Si, a condizione che l’erede subentri in tutti i diritti e obblighi facenti capo al de cuius e sia quindi intestatario del veicolo da rottamare da almeno 12 mesi. L’incentivo è riconosciuto anche se l'acquirente del veicolo nuovo è un familiare convivente dell’erede.

 

60. Quali sono i nuovi incentivi 2021?

I contributi per i veicoli della categoria M1 con fascia di emissioni compresa tra 0-135 g/km C02 e gli incentivi per le categorie N1 e M1 speciali, entrambi introdotti dalla Legge di bilancio 2021.

61. Per l’acquisto di veicoli di categoria N1 o M1 speciali l’acconto e’ obbligatorio?

Si. L’acconto anche per la categoria N1 e M1 speciale è obbligatorio.

62. Per l’acquisto di veicoli di categoria N1 o M1 speciali è previsto un prezzo massimo del veicolo nuovo?

No. La normativa di riferimento non prevede un prezzo massimo da listino prezzi.

63. Per l’acquisto di veicoli di categoria N1 o M1 speciali il veicolo consegnato per la rottamazione puo’ essere intestato ad un familiare convivente?

Si. E’ possibile rottamare un veicolo intestato ad un familiare convivente, intestato da almeno 12 mesi, della stessa categoria del nuovo veicolo e omologato alla classe ambientale non superiore a Euro 4/IV.

64. Per l’acquisto di veicoli di categoria N1 o M1 speciali il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi?

Si. Anche per queste due categorie introdotte dalla Legge di bilancio 2021 restano fermi i requisiti previsti dal DM 20 marzo 2019, pertanto il veicolo deve essere intestato all’acquirente del veicolo nuovo o ad un familiare convivente da almeno 12 mesi.

65. E’ possibile, per lo stesso acquirente richiedere sia l’incentivo per i veicoli N1 e M1 speciali sia gli incentivi ecobonus previsti per M1?

La normativa non prevede restrizioni in merito, lo stesso acquirente può richiedere sia il contributo previsto per l’acquisto di veicoli M1, sia per l’acquisto di veicoli di categoria N1 e M1 speciali.

66. Per l’acquisto di veicoli di categoria N1 o M1 speciali è necessario uno sconto obbligatorio da parte del venditore?

No. Per l’acquisto dei veicoli di categoria N1 e M1 speciali non è previsto uno sconto commerciale obbligatorio del venditore.

67. In quali documenti è necessario indicare l’incentivo per i veicoli N1 e M1 speciali? Qual è la dicitura da utilizzare?

E’ necessario indicare il contributo nell’atto di acquisto e nella fattura. Non è prevista una dicitura specifica, l’importante è citare il Contributo statale e la normativa di riferimento (Contributo N1/M1 speciali art.1 c. 657 e 658 Legge 178/2020.)

68. E’ previsto un limite giornaliero di prenotazioni?

Ciascun concessionario potrà inserire massimo 50 prenotazioni giornaliere per i veicoli di categoria M1/L e 50 per i veicoli di categoria N1 e M1 speciali.

69. E’ possibile acquistare un veicolo N1 e M1 speciale mediante leasing finanziario?

SI. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106 art. 73-quinquies di conversione al Decreto Legge – art. 73 del 2021, per questa categoria di veicoli è possibile acquistare mediante leasing finanziario dal 25 luglio 2021.

70. E’ possibile immatricolare i veicoli nuovi di categoria N1 e M1 speciali in data successiva al 30 giugno 2021?

Si. Per i veicoli di categoria N1 e M1 speciali è necessario che l’acquisto sia effettuato nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giungo 2021, mentre l’immatricolazione può essere anche successiva al 30 giugno 2021. Resta fermo l’obbligo per il concessionario di confermare la prenotazione entro 180 giorni dalla data di inserimento sulla piattaforma, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.

71. Quali sono i termini per le nuove disposizioni previste dal Decreto Sostegni bis?

Possono accedere alle risorse stanziate per la categoria M1 per le fasce di emissioni comprese tra 0-60 e 61-135 g/Km di CO2 coloro che hanno effettuato un acquisto a partire dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo disponibilità dei fondi.
Possono accedere alle risorse stanziate per l'acquisto di veicoli commerciali e speciali (N1 e M1s) coloro che hanno effettuato un acquisto in proprio a partire dal 1 gennaio 2021 e un acquisto in leasing finanziario a partire dal 25 luglio 2021. Il termine ultimo è il 31 dicembre 2021, salvo disponibilità dei fondi.

72. Possono accedere all’incentivo veicoli non iscritti nei registri della Motorizzazione Civile?

No. In mancanza di iscrizione negli appositi registri della Motorizzazione Civile non è possibile effettuare le verifiche di cui al DM 20 marzo 2019 e ss. mm. ii. e non è, pertanto, possibile inserire e completare prenotazioni nella piattaforma informatica.

73. Quali prenotazioni rientrano nella proroga dei termini di completamento delle prenotazioni introdotta dal Decreto Infrastrutture?

I termini per il completamento delle prenotazioni sono stati prorogati per tutte le categorie di veicoli incentivati (M1, M1 speciali, N1 e L):

  • fino al 31 dicembre 2021 per le prenotazioni inserite dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 che alla data dell’11 settembre 2021 risultavano validamente in corso (sono escluse quindi le prenotazioni annullate e le completate a tale data);
  • fino al 30 giugno 2022 per le prenotazioni inserite dal 1° luglio al 31 dicembre 2021
 

Usato

SI PRECISA CHE IN QUESTA SEZIONE SONO PRESENTI LE FAQ SPECIFICHE PER I VEICOLI USATI, PER TUTTI GLI ALTRI QUESITI SI RIMANDA ALLE ALTRE SEZIONI.

Aggiornata al 14/10/2021

1. Possono accedere all’incentivo per i veicoli usati le persone giuridiche?
No. L’incentivo è destinato solo alle persone fisiche

2. E’ possibile acquistare in leasing un veicolo usato?
No. I veicoli usati possono essere acquistati solo in proprio.

3. Che cos’è la quotazione media di mercato?
E’ il valore commerciale di un mezzo con determinate caratteristiche: marca/modello/versione, anzianità, chilometri percorsi, equipaggiamenti di cui è dotato.

4. E’ previsto un limite al prezzo del veicolo acquistato?
Possono accedere all’incentivo le persone fisiche che acquistano un veicolo usato con prezzo e quotazione medie di mercato non superiore a 25.000 euro.

5. Rispetto alla quotazione media di mercato, quale documento deve essere presentato?
Per attestare la ‘quotazione media di mercato’ del veicolo Euro 6 va caricato in piattaforma un documento rilasciato da un quotatore terzo operante sul mercato (a titolo esemplificativo Eurotax e Infocar) dal quale risulti che la quotazione di vendita non sia superiore a 25.000 euro (comprensiva di optional e Iva, ad esclusione dei costi di trasferimento, ovvero IPT, emolumenti ACI, diritti, bolli).
Il prezzo finale di vendita fatturato al cliente, dal quale andrà decurtato l’incentivo, potrà discostarsi dalla quotazione media ma non dovrà essere superiore a 25.000 euro.

6. In quali documenti è necessario indicare il contributo per i veicoli usati? Bisogna inserire una dicitura specifica?
E’ necessario indicarlo nell’atto di acquisto e nella fattura. Non vi è una dicitura specifica da riportare, l’importante è citare il Contributo statale e la normativa di riferimento (es. Contributo veicoli usati  art.73-quinquies, comma 2, lettera d), e comma 3), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come introdotto in sede di conversione con la legge 23 luglio 2021, n. 106 oppure Contributo veicoli usati art 73-quinquies Decreto Sostegni bis).

7. A chi viene riconosciuto il credito d’imposta?
Il credito d’imposta viene riconosciuto direttamente al concessionario registrato in piattaforma.

8. Quali veicoli usati possono accedere al contributo?
I veicoli devono essere di categoria M1, classe euro non inferiore a 6 e con emissioni comprese tra 0-160 g/km di CO2.

9. Quali veicoli possono essere rottamati per accedere al contributo?
Possono essere rottamati veicoli della stessa categoria, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 2011 o comunque da almeno 10 anni. Il veicolo rottamato deve essere intestato all’acquirente o ad un familiare convivente da almeno 12 mesi.

10. Qual è il periodo di riferimento per l’acquisto di veicoli usati?
Possono accedere all’incentivo i veicoli acquistati dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore dell’art.73-quinquies, comma 2, lettera d), e comma 3), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come introdotto in sede di conversione con la legge 23 luglio 2021, n. 106) al 31 dicembre 2021.

11. E’ necessario lo sconto del venditore per i veicoli usati?
No. Non è previsto uno sconto obbligatorio da parte del venditore.

12. E’ necessario il versamento dell’acconto per l’acquisto di veicoli usati?
Si. In merito all’acconto si applicano le stesse regole previste per il contributo Ecobonus.

13. Qual è il limite degli annullamenti previsti per l’acquisto di veicoli usati?
Il concessionario dopo 50 annullamenti non potrà più effettuare nuove prenotazioni per 15 giorni. Tale limite non è cumulato con gli annullamenti relativi alle prenotazioni degli incentivi per i veicoli nuovi.

14. Come posso verificare, ai fini della ammissibilità ai contributi, il livello di emissioni di CO2 (g/km, solo categoria M1)?
Per i veicoli di categoria M1, occorre fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione senza alcuna distinzione al ciclo di omologa. (V7 del libretto o del DUC)

15. Possono accedere all’incentivo per l’usato i veicoli che hanno già usufruito altri incentivi statali Ecobonus?
No. I veicoli, compresi quelli dimostrativi, che hanno già usufruito di incentivi statali al momento della prima immatricolazione sono esclusi.

16. Dov’è possibile verificare se un veicolo ha già goduto di incentivi statali ed è quindi escluso?
In fase di inserimento della prenotazione sarà possibile verificare per ogni singolo veicolo se è eleggibile o meno per l'accesso agli incentivi per l’acquisto di veicoli usati.

17. Come impatta la valutazione danni rispetto alla quotazione media di mercato?
Il danno è parte integrante del valore del veicolo e ne determina il prezzo finale.

18. Quali sono i termini di completamento per i veicoli usati?
E’ necessario completare la prenotazione entro 180 giorni dall’apertura in piattaforma. In caso di rottamazione, la stessa dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo.

19. Quali documenti devono essere caricati per completare la prenotazione?
E’ necessario presentare la carta di circolazione o Documento Unico dal quale si evince il passaggio di proprietà del veicolo. Inoltre, devono essere presentati il documento di consegna, l’atto di acquisto, la fattura di vendita, il certificato di proprietà (ove non presente il DUC) e la copia del titolo di anticipo, il documento rilasciato da un quotatore terzo operante sul mercato (a titolo esemplificativo Eurotax e Infocar) dal quale risulti che la quotazione di vendita non sia superiore a 25.000 euro (comprensiva di optional e Iva, ad esclusione dei costi di trasferimento, ovvero IPT, emolumenti ACI, diritti, bolli).

20. Possono accedere all’incentivo i veicoli immatricolati per la prima volta all’estero e poi importati?
NO. Possono accedere all’incentivo solo i veicoli immatricolati per la prima volta in Italia. Sono esclusi anche i veicoli c.d. fiscalmente nuovi, vale a dire quelli immatricolati per la prima volta all’estero e ceduti entro 6 mesi oppure che hanno percorso meno di 6.000 km.

Questo sito o gli strumenti da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso ad alcuni cookie. Chiudendo questo banner o proseguendo con la navigazione acconsenti all'uso dei cookie.
Leggi la Policy Privacy