Le FAQ delle edizioni precedenti realizzate per il DPCM 6 aprile 2022

 

1. Quali novità introduce?

  • veicoli categoria N2
  • veicoli di categoria Le (da L1e a L7e) ad alimentazione non elettrica;
  • requisito del mantenimento della proprietà per 12/24 mesi del veicolo acquistato.

2. Cosa significa “Mantenimento della proprietà”?

Il nuovo decreto stabilisce che per beneficiare dell’Ecobonus l’acquirente è tenuto a mantenere la proprietà del veicolo acquistato per un minimo di 12 mesi se persona fisica o giuridica che acquista con finalità di autonoleggio, di 24 se persona giuridica che acquista con finalità di car sharing.
Questa obbligatorietà non riguarda i veicoli di categoria N1 e N2.

3. Qual è il periodo di validità dello stanziamento previsto dal DPCM 6 aprile 2022 per il 2024?

Lo stanziamento vale per gli acquisti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

 

 

Come ci si registra alla piattaforma

1. Chi può registrarsi?

Sempre e solo il concessionario, per conto dei suoi clienti

2. Dove ci si registra?

Bisogna collegarsi alla pagina dedicata.

3. C’è una guida che spiega la procedura per registrarsi?

Sì, puoi scaricare sul tuo dispositivo elettronico e consultare il Manuale di registrazione.

4. Nei primi due campi bisogna inserire Partita IVA e numero REA: sono quelli del costruttore/importatore o del concessionario?

Sono i dati del concessionario che vuole registrarsi. A seguire, la procedura richiede i dati anagrafici della persona che sta facendo la registrazione.

5. Se il sistema non trova “nessun rivenditore di veicoli iscritto al Registro Imprese”, come è meglio procedere?

Occorre che il concessionario verifichi di possedere almeno uno dei codici ATECO relativi al commercio/intermediazione di autoveicoli e motoveicoli.
Precisamente questi: 45.11.01, 45.11.02 e 45.40.11 45.40.12

6. È attivo un help desk per concessionari e rivenditori?

Sì, è possibile accedere dalla sezione Contatti all’Area Rivenditori oppure chiamare il numero verde 800 77 53 97.

 

 

Contributi ISEE anno 2022 e Autonoleggio

1. Quali veicoli può prenotare un acquirente con ISEE inferiore a 30.000?

Le auto (categoria M1) con emissioni fino 60 g/Km CO2.

2. Quante persone, di un nucleo familiare con ISEE inferiore a 30.000, possono accedere al contributo?

Solo una persona per ogni nucleo familiare.

3. Quali contributi sono concessi per ISEE inferiore a 30.000?

I contributi sono maggiorati del 50% rispetto a quelli esistenti, come indicato in tabella:

M1 – ISEE inferiore a 30.000

Livello di emissioni g/Km CO2

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4

Senza rottamazione

0-20

€ 7.500

€ 4.500

21-60

€ 6.000

€ 3.000

 

4. Quale documento è necessario caricare in piattaforma in caso di prenotazione con ISEE inferiore a 30.000?

E’ necessario presentare un’apposita dichiarazione (Allegato A) indicando gli estremi dell’ISEE:

  • Protocollo INPS-ISEE (esempio: INPS-ISEE-202X-XXXXXXXXX-00)
  • Data di validità dell’ISEE

Inoltre, occorre dichiarare che nessun componente del nucleo familiare ha già fruito del medesimo contributo oggetto di maggiorazione.
Bisogna allegare anche copia del Documento di Identità e Codice Fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

5. Per beneficiare dei contributi con ISEE inferiore a 30.000, entro quando va acquistato il veicolo?

I contributi sono concessi per gli acquisti dal 4 ottobre 2022, data di entrata in vigore del DPCM 4 agosto 2022, al 31 dicembre 2022.

6. Per gli acquisti con ISEE inferiore a 30.000, vale l’obbligo di mantenimento della proprietà per 12 mesi? E’ previsto un documento da caricare in piattaforma?

Si, anche in caso di acquisto con maggiorazione ISEE è necessario mantenere la proprietà del veicolo per almeno 12 mesi.
E’ necessario caricare in piattaforma il consenso informato (Allegato B)

7. È possibile acquistare in leasing veicoli con maggiorazione ISEE?

Si, è possibile.

8. Se il veicolo è cointestato quale ISEE va indicato?

L’ISEE del primo intestatario del veicolo nuovo, che deve corrispondere all’acquirente indicato in prenotazione.

9. Chi può accedere ai contributi previsti per l’autonoleggio?

Le persone giuridiche che svolgono attività di autonoleggio (Ateco 77.11) diverso dal car sharing.

10. Che differenza c’è fra i contributi per l’autonoleggio auto e quelli per il car sharing?

I contributi riconosciuti per l’autonoleggio sono pari al 50% di quelli previsti per il car sharing.
Il requisito di mantenimento della proprietà e la finalità dell’utilizzo del veicolo per l’autonoleggio è di 12 mesi, per il car sharing di 24 mesi.

11. Quale documento è necessario caricare in caso di autonoleggio?

Bisogna caricare la nuova dichiarazione (Allegato 3) di attività di autonoleggio e mantenimento proprietà 12 mesi.
Con la dichiarazione l’acquirente certifica che il veicolo acquistato è impiegato in attività di autonoleggio con finalità commerciali, diverse da quelle previste dal primo periodo dell’art. 2, comma 2 del DPCM 6/4/2022 (car sharing) oltre al mantenimento della proprietà, entrambi per 12 mesi.

12. In caso di autonoleggio è previsto un obbligo di mantenimento della proprietà nonché della finalità di utilizzo del veicolo?

Si, per 12 mesi devono essere mantenute:

  • la proprietà;
  • l’impiego in attività di autonoleggio diverso dal car sharing.

13. Quali sono i contributi concessi per l’autonoleggio?

Questi i contributi concessi:

M1 – autonoleggio

Livello di emissioni g/Km CO2

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4

Senza rottamazione

0-20

€ 2.500

€ 1.500

21-60

€ 2.000

€ 1.000

 

14. Da che data deve essere acquistato il veicolo per beneficiare dei contributi per l’autonoleggio?

I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

15. È possibile acquistare in leasing veicoli con finalità di autonoleggio?

Si, è possibile.

16. In caso di acquisto da parte di società di autonoleggio a lungo e a breve termine è obbligatorio l’acconto?

In sostituzione dell’acconto è necessario presentare una dichiarazione sottoscritta dal concessionario con relativo timbro con la quale si evidenzia:

  • che l’acquisto è stato effettuato da parte di società di autonoleggio;
  • che in piattaforma i campi relativi all’acconto sono stati compilati esclusivamente al fine di procedere con la prenotazione.

Alla stessa va allegata la copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Resta ferma la necessità che tutta la documentazione, relativa all’acquisto del veicolo senza il versamento dell’acconto, risulti coerente con quanto sopra dichiarato e conforme con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

 

 

Risorse stanziate e contributi

1. Quante risorse sono disponibili per il 2024?

Lo stanziamento totale messo a disposizione dal DPCM 6/4/2022 e ss.mm.ii e dalla L.178/2020 art. 1 comma 691 per l’anno 2024 è pari a euro 640.000.000, così suddiviso sulle tre categorie:

AUTO M1

Livello di emissioni g/Km CO2

Acquirente

Stanziamento (ml/€)

Normativa

0-20

Persona fisica e Persona giuridica con finalità di car sharing/autonoleggio commerciale

194.750.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

0-20

Persona giuridica con finalità di car sharing/autonoleggio commerciale

10.250.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

21-60

Persona fisica e Persona giuridica con finalità di car sharing/autonoleggio commerciale

232.750.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

21-60

Persona giuridica con finalità di car sharing/autonoleggio commerciale

12.250.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

61-135

Persona fisica

120.000.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

Totale

 

570.000.000

 

 

VEICOLI COMMERCIALI N1 e N2

Acquirente

Stanziamento (ml/€)

Normativa

PMI – trasporto di merci in c/proprio o in c/terzi

20.000.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

Totale

20.000.000

 

 

MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Alimentazione

Acquirente

Stanziamento (ml/€)

Normativa

Elettrica

Persona fisica e persona giuridica

30.000.000

L.178/2020 art. 1 comma 691

Elettrica

Persona Fisica

15.000.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

Non Elettrica

Persona Fisica

5.000.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

Totale

50.000.000

 

 

2. Le persone giuridiche che acquistano un veicolo per l’impiego in car sharing a quale fondo possono accedere?

Nel caso di acquisto di un veicolo M1, la norma prevede una riserva del 5% prelevata dal fondo previsto per questa categoria.
Il totale della riserva è pari a 22,5 milioni di euro, così suddivisi:

Veicoli di categoria M1 - car sharing

Livello di emissioni g/Km CO2

Riserva disponibile (ml/€)

0-20  

10.250.000

21-60  

12.250.000

 

3. A quale contributo si ha diritto per l’acquisto di un veicolo?

Dipende dalla categoria a cui il veicolo appartiene.
Qui trovi tre tabelle riepilogative, una per ogni categoria avente diritto secondo quanto indicato nel DPCM 6 aprile 2022:

Veicoli di categoria M1

Livello di emissioni g/Km CO2

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4

Senza rottamazione

0-20

€ 5.000

€ 3.000

21-60

€ 4.000

€ 2.000

61-135

€ 2.000

ND

 

Veicoli di categoria N1 e N2

Massa totale a terra
(t)

N1

N2


0 - 1,5

€ 4.000

ND


1,51 - 3,5

€ 6.000

ND


3,51 - 7

ND

€ 12.000


7,1 - 12

ND

€ 14.000

 

Veicoli di categoria Le 

Alimentazione

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 3*

Senza rottamazione

Elettrica

40% del prezzo d'acquisto
fino a massimo € 4.000 (IVA esclusa)

30% del prezzo d'acquisto
fino a massimo € 3.000 (IVA esclusa)

Non elettrica

40% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 2.500 (IVA esclusa)
È obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto.

ND

*ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011 (nel caso di locazione finanziaria da almeno 12 mesi)

 

4. È possibile cumulare l’Ecobonus con altri incentivi erogati a livello regionale o provinciale?

La possibilità di cumulo con altri contributi nazionali è vietata per veicoli di categoria M1, N1 e N2, mentre non sono indicate restrizioni in merito alla cumulabilità con altri incentivi regionali e provinciali. Sui veicoli di categoria Le non sono previste restrizioni di alcun tipo. 

 

 

Come si chiede e si ottiene il contributo

1. Quale iter seguono l’erogazione, il rimborso e il recupero dell’Ecobonus?

L’iter prevede queste quattro fasi:

  1. Prenotazione: il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata.
  2. Erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto
  3. Rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato
  4. Recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta

2. Come si deve procedere per il recupero del contributo sotto forma di credito d’imposta?

Il costruttore/importatore deve prima di tutto adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 6 del Decreto 20 marzo 2019, commi da 1 a 10.
La richiesta di recupero si inoltra tramite un F24 compilato via telematica sui canali dell’Agenzia delle Entrate, a cui spetta il riconoscimento del credito di imposta.

3. Se una prenotazione del contributo non viene confermata per esaurimento dei fondi stanziati, resta valida la prelazione in caso di stanziamento di nuovi fondi?

No, la lista d’attesa non è prevista.  In questo caso, il concessionario può verificare nel tempo la disponibilità di contributi derivanti da eventuali annullamenti e procedere con una nuova prenotazione.

4. In fase di prenotazione cosa occorre scrivere nel campo “uso”?

In questo campo della piattaforma si deve riportare quanto indicato sulla carta di circolazione nel rispetto dell’art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.

5. Il concessionario deve rispettare un limite giornaliero per le prenotazioni?

No, non è previsto un numero massimo di prenotazioni al giorno.

6. È previsto uno sconto del concessionario? E come va calcolato?

Solo per i veicoli di categoria L ad alimentazione non elettrica è obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di vendita.

Prezzo di vendita
(prezzo di listino + optional, base imponibile)

 € 6.000

Sconto totale applicato
(sono inclusi tutti gli sconti applicati da parte del venditore e deve essere almeno il 5% del prezzo di vendita)

 € 300

Prezzo di acquisto

 € 5.700

IVA

 € 1.254

Totale della fattura

 € 6.954

Contributo statale Ecobonus
(40% del prezzo di acquisto)

 € 2.280

Totale della fattura al netto del contributo

 € 4.674

 

7. C’è un limite di prenotazioni a nome di un acquirente di più veicoli di categoria Le?

Per questa categoria di veicoli acquistati con i fondi stanziati dal DPCM 6 aprile 2022 non c’è alcun limite.
Se i veicoli sono stati acquistati beneficiando del contributo Ecobonus ex lege n. 178/2020 il limite è di 500 veicoli all’anno.
In caso di acquisti fatti da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo il limite è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell’anno.
Per rapporto di controllo si intende la presenza tra due o più società di un unico centro d'interessi, con direzione unitaria e con patrimoni destinati al conseguimento di una finalità comune.

8. Il concessionario deve rispettare un limite per l’annullamento delle prenotazioni effettuate?

No, non è previsto un numero massimo di annullamenti

9. Il contributo è concesso anche in caso di leasing operativo?

No, solo in caso di leasing finanziario.

10. Il contributo corrisposto tramite compensazione con il prezzo di acquisto va scorporato dall’imponibile o dal prezzo IVA inclusa?

Il contributo va sottratto dal totale della fattura, quindi dal prezzo IVA inclusa. E’ necessario che la fattura riporti anche l’importo al netto del contributo.
Qui tre prospetti di calcolo, a titolo di esempio, su veicoli di categorie diverse:

M1, N1 e N2

Base imponibile (Prezzo di listino IVA esclusa meno eventuale sconto commerciale)

€ 20.000

IVA

€ 4.400

Prezzo di acquisto IVA compresa

€ 24.400

Contributo statale Ecobonus

€ 5.000

Totale della fattura

€ 19.400

 

Le elettrici (ciclomotori/motoveicoli)

Base imponibile (Prezzo di listino IVA esclusa meno eventuale sconto commerciale)

€ 1.000

IVA

€ 220

Prezzo di acquisto IVA compresa

€ 1.220

Contributo statale Ecobonus

€ 300

Totale della fattura

€ 920

 

Le non elettrici (ciclomotori/motoveicoli)

Prezzo del veicolo
(prezzo di listino IVA esclusa + optional, base imponibile)

€ 6.000

Sconto totale applicato
(tutti gli sconti applicati dal concessionario/rivenditore partendo da un minimo del 5% sul prezzo di vendita)

 € 300

Prezzo di acquisto

 € 5.700

IVA

 € 1.254

Totale della fattura

 € 6.954

Contributo statale Ecobonus (40% del prezzo di acquisto)

 € 2.280

Totale della fattura al netto del contributo

 € 4.674

 

11. Cosa si intende per acconto?

Per acconto s'intende qualsiasi forma di anticipazione del prezzo d'acquisto del veicolo purché documentata ed inserita in fase di prenotazione.

Qualora l'anticipo sia versato ad un intermediario finanziario che lo incassa per conto del venditore è necessario allegare, oltre alla ricevuta del pagamento, anche il mandato che l'intermediario ha per conto del venditore.

12. L’acconto da versare è obbligatorio? Se ne può fare uno solo per più prenotazioni? È previsto un importo minimo?

Sì, per tutte le categorie di veicoli (M1, N1, N2 e Le), al momento della prenotazione, si deve versare un acconto anche nel caso in cui l’acquisto preveda un finanziamento al 100%.

Ad ogni prenotazione deve corrispondere il versamento di un acconto. Quindi non è ammesso il versamento di un unico acconto per più prenotazioni.

Non è previsto un importo minimo.

13. Quanti giorni sono previsti per il completamento della domanda?

Il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2023, modificativo del DM 20 marzo 2019, entrato in vigore con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22/12/2023, ha esteso a 270 giorni il termine per il completamento delle prenotazioni che interessa tutte le categorie di veicoli nuovi ammesse al contributo (M1, N1, N2 e L).

Le nuove prenotazioni avranno tutte in automatico la nuova scadenza fissata a 270 giorni.

Anche le prenotazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto beneficiano del nuovo termine: se, per esempio, dalla data di inserimento della prenotazione sono trascorsi 80 giorni, ne restano a disposizione altri 190, per un totale di 270.

 

 

Quali documenti servono

1. La dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia che requisiti deve avere?

Questo documento è ammesso solo in caso di acquisto con rottamazione di un veicolo intestato a un familiare convivente e va reso ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Nella dichiarazione bisogna precisare che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone, indicando per ognuna: nome e cognome, luogo e data di nascita e grado di parentela.
Sarà anche necessario attestare di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Per consentire ai Concessionari/Venditori di effettuare idonei controlli, anche a campione, la Dichiarazione sostitutiva dovrà contenere l’autorizzazione a verificare i dati in essa contenuti da parte del soggetto ricevente, rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.

Alla Dichiarazione va allegata copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Scarica il modello

2. Ci sono documenti nuovi da allegare in fase di prenotazione?

Sì, il DPCM 6 aprile 2022 prevede il caricamento delle seguenti dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte contestualmente all’atto di acquisto:

  • Consenso informato, per il requisito di mantenimento della proprietà per 12 mesi in caso di veicoli di categoria M1 e Le acquistati da persone fisiche;
  • Dichiarazione PMI, per l’acquisto di veicoli di categoria N1 e N2;
  • Dichiarazione trasporto in conto proprio o di terzi, per l’acquisto di veicoli di categoria N1 e N2;
  • Dichiarazione di car sharing, per l’utilizzo dei veicoli di categoria M1 acquistati da persone giuridiche e per il requisito di mantenimento della proprietà per 24 mesi.
  • Dichiarazione di attività di autonoleggio e mantenimento proprietà 12 mesi
  • Dichiarazione ISEE e nucleo familiare
  • Dichiarazione mantenimento proprietà 12 mesi

A questi documenti va allegata la copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. Per la dichiarazione ISEE è necessario presentare anche i documenti di identità e il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare.

Scarica il modello 

3. Come si compila la Dichiarazione di trasporto in proprio o conto terzi?

Dopo aver precisato la modalità in cui si svolge l’attività, occorre precisare quanto segue:

  • In caso di trasporto in proprio con un veicolo dotato di una MTT > a 6 t, bisogna indicare il numero di licenza;
  • In caso di trasporto conto terzi con un veicolo dotato di una MTT > a 1,5 t, bisogna indicare il numero di registrazione all’Albo e al Registro Elettronico Nazionale.

4. Quali sono i documenti in cui indicare l‘importo dell’Ecobonus? Va indicato con una dicitura precisa?

Il contributo deve essere indicato nell’atto di acquisto e nella fattura emessa dal concessionario/rivenditore.
In caso di leasing finanziario, l’importo dovrà essere riportato nel contratto e nella dichiarazione redatta dalla società di leasing. 
Non è prevista una dicitura specifica, l’importante è che si faccia riferimento al contributo statale e alla normativa che lo regola: il DPCM 6 aprile 2022.

5. In caso di leasing finanziario, che tipo di documenti serve presentare?

Oltre al Contratto di leasing è necessario presentare la dichiarazione della società di leasing che indichi il veicolo concesso in locazione, l’ammontare del contributo Ecobonus, il veicolo consegnato per la rottamazione e il riferimento alla relativa fattura di acquisto.
Ai fini del completamento della prenotazione del contributo in piattaforma, è necessario trasmettere copia della fattura di acquisto in allegato alla suddetta dichiarazione.

6. In caso di acquisto in leasing, dove va indicato lo sconto del concessionario/rivenditore?

Questo sconto è previsto solo per i veicoli di categoria Le non elettrici e deve essere registrato nel contratto di leasing e nella dichiarazione emessa dalla società di leasing.

7. In caso di veicoli da rottamare, occorre allegare il certificato di proprietà relativo?

No, però in alternativa è possibile presentare il foglio complementare o l’estratto cronologico.

8. Come si certifica la cancellazione di un ciclomotore?

È sufficiente presentare il Certificato di cessazione della circolazione rilasciato dagli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile o dai Centri Servizi Motorizzazione (C.S.M.) attivi presso le Agenzie di pratiche auto. L’attestazione deve essere rilasciata nei 15 giorni previsti per il perfezionamento della prenotazione.

9. In mancanza del certificato di proprietà in originale che attesta la cancellazione per demolizione, quale documento si deve fornire al costruttore/importatore?

In sostituzione, è possibile produrre il certificato di cessazione della circolazione rilasciato dagli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile. Sarà cura del costruttore/importatore conservarlo per 5 anni secondo la normativa vigente.

10. Il certificato di cancellazione del veicolo rottamato deve essere caricato sulla piattaforma di prenotazione?

No, per prenotare il contributo occorre trasmettere copia della richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
Per richiedere il rimborso del contributo erogato, il concessionario/rivenditore  deve poi produrre al costruttore/importatore il certificato di cancellazione previsto dall’art. 6 comma 9 lett. b) del D.M. 20 marzo 2019 o il certificato di cessazione dalla circolazione (ex art. 10 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 - “Decreto crescita”), insieme a tutta la documentazione prevista dallo stesso articolo.

11. Quali documenti sostituisce Il Documento Unico di circolazione (DUC)?

Sostituisce la Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà, ai sensi del D.Lgs. n. 98/2017 e ss.mm.ii..
Rispetto al vecchio libretto è presente nell’ultimo riquadro in basso a destra la dicitura che indica il numero progressivo del PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

12. Cos’è l’atto di acquisto?

È il contratto di compravendita/locazione finanziaria per l’acquisto del veicolo in cui deve essere indicato con chiarezza lo sconto praticato in ragione del contributo statale e, nel caso di rottamazione, il veicolo consegnato e destinato alla rottamazione.

13. Cos’è il documento di consegna?

È il documento che attesta l’avvenuta consegna del veicolo nuovo da parte del concessionario/rivenditore all’acquirente finale. Oltre ai dati del veicolo, deve indicare anche la data di consegna.

 

 

Chi ha diritto al contributo

1. Quali persone giuridiche possono acquistare beneficiando del contributo?

  • quelle che svolgono attività di noleggio, acquistando veicoli di categoria M1 per l’impiego in car sharing o autonoleggio a lungo termine;
  • le PMI (Piccole Medie Imprese) che svolgono attività di trasporto in proprio o in conto terzi, acquistando veicoli di categoria N1 e N2.

Si precisa che solo i soggetti titolari di PIVA potranno accedere ai contributi previsti per le persone giuridiche.

2. Cosa si intende precisamente per PMI?

Qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
Ai sensi del Decreto 18.04.2005 (GU 238/2005) rientrano fra le PMI anche:

  • attività artigianali;
  • altre attività a titolo individuale o familiare;
  • società di persone;
  • associazioni che esercitano regolare attività economica.

Per ulteriori informazioni anche in relazione all’eventuale condizione di impresa associata e collegata si rimanda al Decreto 18 aprile 2005  

Definizione PMI

Numero di dipendenti

Fatturato

Totale di bilancio

Micro Impresa

meno di 10

non superiore a 2 milioni di euro

non superiore a 2 milioni di euro

Piccola impresa

meno di 50

non superiore a 10 milioni di euro

non superiore a 10 milioni di euro

Media impresa

meno di 250

non superiore a 50 milioni di euro

non superiore a 43 milioni di euro

 

3. Chi può prenotare il contributo?

Solo il concessionario. Chi acquista deve rivolgersi a lui, l’unico soggetto autorizzato a gestire tutta la procedura di prenotazione ed erogazione dell’Ecobonus.

4. In caso di acquisto cointestato, chi può chiedere il contributo?

La procedura di prenotazione consente l’inserimento di un solo nominativo legato al veicolo.  Questo dovrà corrispondere all’intestatario del veicolo registrato alla Motorizzazione Civile (e non al cointestatario). Se i dati non dovessero risultare identici, potrebbe venir meno il riconoscimento del contributo.

5. In che modo l’acquirente riceve il contributo?

Il concessionario riconosce l’Ecobonus tramite compensazione con il prezzo di acquisto del nuovo veicolo.

6. Per ottenere il contributo, l’acquirente deve sempre consegnare un veicolo destinato a rottamazione?

Non sempre. Se il veicolo scelto è di categoria M1 con emissioni < di 60 g/km CO2 o Le elettrico, si può prenotare senza obbligo di rottamazione del vecchio.

7. L’intestatario del nuovo veicolo può ottenere il contributo anche se è solo cointestatario del veicolo rottamato?

Sì, l’importante è che sia l’intestatario del vecchio veicolo a produrre la richiesta di cancellazione per rottamazione. Nel caso questa venga prodotta dal cointestatario, occorre che l’intestatario dichiari per iscritto di aver dato il consenso alla rottamazione. Questa sua autodichiarazione andrà allegata alla copia della richiesta di cancellazione per rottamazione e inserita in piattaforma durante la prenotazione del contributo.

NB: se risultasse che l’intestatario del nuovo veicolo non sia né intestatario né cointestatario del veicolo rottamato, non avrà diritto all’Ecobonus.

8. Gli eredi di un veicolo da rottamare hanno diritto al contributo?

Si, a patto che l’erede subentri in tutti i diritti e obblighi facenti capo al defunto e sia quindi intestatario del veicolo da rottamare da almeno 12 mesi. L’incentivo è riconosciuto anche se l'acquirente del veicolo nuovo è un familiare convivente dell’erede.

9. In caso di acquisto da parte di una società, è possibile rottamare un veicolo intestato al legale rappresentante, o a persone presenti sul camerale, o ai loro conviventi?

No. Nel caso in cui l’acquirente corrisponda ad una società, il veicolo da rottamare non potrà essere intestato ad un soggetto diverso dalla società stessa.

10.  Un professionista/ditta individuale può accedere al contributo?

La norma, riserva a soggetti economici (professionisti, ditte, società), che accedono con partita IVA, solo alcune specifiche tipologie di acquisto (car sharing e veicoli N1/N2 per attività di trasporto). Se l’acquisto è effettuato in quanto persona fisica, si accederà solo con codice fiscale e tutta la documentazione (contratto di acquisto, libretto di circolazione, fattura) sarà intestata alla persona fisica e relativo codice fiscale.

 

 

Quali veicoli accedono al contributo

1. A quali categorie di veicoli è destinato il contributo?
Sono tre, ciascuna con caratteristiche specifiche:

  • automobili di categoria M1
  • veicoli commerciali di categoria N1 e N2
  • ciclomotori e motocicli di categoria da L1e a L7e

Categoria M1

Categoria N1

Categoria N2

Categoria Le

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

producono emissioni di CO2 < a 135 g/km (Euro 6 o superiore)

Massa Totale a Terra < a 3,5 t

Massa Totale a Terra < a 12 t

- Elettrici

- Non elettrici (Euro 5 o superiore)

acquistati in Italia dal 01/01/2024 al 31/12/2024

acquistati in Italia dal 01/01/2024 al 31/12/2024

acquistati in Italia dal 01/01/2024 al 31/12/2024

acquistati in Italia dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Il prezzo (da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) compresi optional, esclusi messa su strada* e IVA, inferiore a:

  • 35 mila euro per fascia 0-20 g/km di CO2
  • 45 mila euro per fascia 21-60 g/km di CO2
  • 35 mila euro per fascia 61-135 g/km di CO2

Non è previsto un tetto massimo relativo al prezzo del veicolo nuovo.

* Le spese di messa su strada sono relative all’immatricolazione della vettura, l’IPT, le spese di trasporto ecc.

2. Esiste una lista di modelli di veicoli agevolati?

No. Non è prevista una lista chiusa. È bene verificare con il proprio concessionario/rivenditore o direttamente con il costruttore/importatore se i veicoli prescelti rientrano nei requisiti indicati dalla normativa.

3. È previsto un limite di prenotazioni per ogni acquirente che compri veicoli di categoria M1, N1 e N2?

No, non è previsto alcun limite per queste categorie. Se un acquirente compra veicoli di categorie diverse può prenotare contributi per tutti i veicoli prescelti.

4. Ci sono veicoli più agevolati di altri?

No, né dal punto di vista della categoria di appartenenza né da quello della destinazione d’uso.

5. A chi compete la rottamazione di un veicolo?

Se il concessionario non può occuparsi della demolizione del veicolo vecchio, per ragioni di distanza o a causa dello stato di conservazione, lo può fare direttamente l’acquirente.
In questo caso, il cliente o detentore consegnerà il veicolo al demolitore autorizzato, anche non convenzionato con le case costruttrici, e dovrà poi trasmettere al concessionario/rivenditore il documento di presa in carico del veicolo a fine vita da parte del demolitore e la richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
Il documento di presa in carico del veicolo a fine vita da parte del demolitore non potrà avere data antecedente alla data di sottoscrizione dell’atto di acquisto del veicolo nuovo.
La trasmissione di questo documento andrà fatta entro 30 giorni per i veicoli di categoria M1, N1 e N2 e entro 15 per quelli di categoria Le, a partire dalla consegna del veicolo nuovo, pena la mancata erogazione del contributo.

6. Quando un veicolo si definisce nuovo di fabbrica?

Quando la sua prima immatricolazione risulta a nome dell’acquirente indicato in prenotazione del contributo.

7. I veicoli a cui, al momento dell’acquisto, viene installato un impianto a metano/gpl, rientrano fra quelli agevolati?

I veicoli agevolati sono solo quelli definiti nuovi di fabbrica. L’ammissibilità al contributo si ha solo se il veicolo corrisponde per caratteristiche a quelle di omologazione garantite dal costruttore/importatore e descritte nella carta di circolazione/DUC.

8. Nel caso di veicoli dotati di impianto a doppia alimentazione metano/benzina o gpl/benzina, questi hanno emissioni differenti se utilizzati con alimentazione a metano o gpl rispetto all’alimentazione a benzina. Ai fini del riconoscimento dei contributi, quali sono le emissioni a cui fare riferimento?

Bisogna fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione per il veicolo in questione.

9. Le biciclette a pedalata assistite rientrano fra i veicoli agevolati?

No, perché non fanno parte di nessuna delle categorie per cui è previsto il riconoscimento del contributo.

10. Per ottenere il contributo, entro quando va fatta la rottamazione del vecchio veicolo?

Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.
Le procedure previste per la rottamazione del veicolo dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo nel caso di acquisto di veicoli della categoria M1, N1 o N2 ed entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo nel caso di acquisto di veicoli di categoria Le.
Se la consegna del nuovo veicolo avviene il 270° giorno dalla data di inserimento della prenotazione, il concessionario dovrà confermare la prenotazione in piattaforma, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice/importatrice del veicolo, ma potrà poi avvalersi di ulteriori 30 giorni, nel caso di acquisto di veicoli della categoria M1, N1 o N2, o di ulteriori 15 giorni, nel caso di acquisto di veicoli di categoria Le, per caricare in piattaforma i documenti relativi alla conclusione della procedura di rottamazione del vecchio veicolo, pena il non riconoscimento del contributo statale.

11. Possono accedere all’incentivo veicoli non iscritti nei registri della Motorizzazione Civile?

No. In mancanza di iscrizione negli appositi registri della Motorizzazione Civile non è possibile inserire e completare prenotazioni nella piattaforma informatica.

 

 

Quali veicoli accedono al contributo - Veicoli di categoria M1

1. Chi può acquistare questa categoria di veicoli?

Persone sia fisiche che giuridiche, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Persone fisiche e giuridiche*

Fascia 0-20 g/km CO2

Persone fisiche e giuridiche*

Fascia 21-60 g/km CO2

Solo persone fisiche

Fascia 61-135 g/km CO2

NB: *le persone giuridiche possono acquistare solo veicoli destinati all’impiego in car sharing o autonoleggio con finalità commerciali

2. Cosa si intende per prezzo di listino dei veicoli di categoria M1?

È il prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica, comprensivo di optional; IVA e costi di messa in strada sono esclusi.

3. Nel prezzo di listino è incluso il pacco batterie?

Sì, perché è considerato parte integrante del veicolo.

4. Si può rottamare un veicolo di categoria M1 Euro 5?

No, la rottamazione è possibile solo per i veicoli Euro da 0 a 4.

5. Si può rottamare un veicolo di categoria M1 e acquistarne uno di categoria N1 o N2?

No, perché la categoria N1 e N2 comprende i veicoli commerciali

6. Come si può verificare il livello di emissioni?

Il livello è quello definito in sede di omologazione ed è verificabile sulla carta di circolazione/DUC, più precisamente al campo V.7.

7. Che requisiti devono avere i veicoli nuovi di questa categoria, in fascia 61 -135 g/km CO2?

Devono appartenere a una classe ambientale non inferiore a Euro 6 di ultima generazione e devono rispettare l’obbligo di rottamazione di veicoli della stessa categoria con classe ambientale da  0 a 4 e prezzo di listino minore di 35.000 euro inclusi gli optional, ma IVA e costi di messa in strada esclusi.

8. Si può acquistare un veicolo in fascia 61 -135 g/km CO2 senza la rottamazione?

No, per questa fascia di emissioni il contributo viene erogato solo a fronte della rottamazione

9. Quali sono i limiti di contributo per i veicoli di categoria M1 acquistati nel 2022?

Qui un prospetto riepilogativo:

Emissioni g/km CO2

Contributo con rottamazione

Contributo senza rottamazione

0-20

€ 5.000

€ 3.000

21-60

€ 4.000

€ 2.000

61-135

€ 2.000

ND

 

10. Si può acquistare in leasing?

Sì, ma solo con leasing finanziario.

11. Come si calcola il livello di emissioni nel 2022?

Dall'1 gennaio 2021 il numero g/km CO2 dal veicolo è determinato in base al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione/DUC.

12. Al momento dell’acquisto di un veicolo di categoria M1, si può consegnare in rottamazione un veicolo usato intestato a un familiare convivente?

Si, se l'acquisto è effettuato da parte di una persona fisica è possibile consegnare per la rottamazione un veicolo intestato ad un familiare convivente.

13. Nella fattura di vendita le voci di costo relative agli adattamenti di cui alla L. 104/1992 concorrono alla formazione del prezzo di listino?

Gli adattamenti di cui alla L. 104/1992 possono configurare parti accessorie, che non concorrono alla formazione del prezzo di listino. Potranno, tuttavia, essere effettuate delle valutazioni rispetto al caso specifico.

 

 

Quali veicoli accedono al contributo - Veicoli di categoria N1 e N2

1. Chi può acquistare questa categoria di veicoli?

Solo le PMI e le persone giuridiche che svolgono attività di trasporto merci in conto proprio o in conto terzi.

2. Che tipo di alimentazione devono avere i veicoli di questa categoria per accedere al contributo? E dove è indicata?

L’alimentazione può essere solo elettrica e si trova indicata alla voce P3. della carta di circolazione/DUC.

3. C’è un limite massimo di Massa Totale a Terra (MTT) per l’erogazione del contributo?
E dove è indicata?

Sì, la MTT deve essere < a 3,5 t per i veicoli di categoria N1 e < a 12 t per quelli di categoria N2.  Questa informazione è riportata alla voce F.2 della carta di circolazione/DUC.

4. Quando si acquista un veicolo di questa categoria, quello da rottamare deve risultare intestato al soggetto intestatario del nuovo veicolo da almeno 12 mesi?

Sì, anche per veicoli N1 e N2, introdotti dalla Legge di bilancio 2021 e dal DPCM 6 aprile 2022 restano valide le indicazioni del DM 20 marzo 2019.

5. Si può rottamare un veicolo di categoria N1 e acquistarne uno di categoria N2 e viceversa?

Sì, perché si tratta sempre di veicoli commerciali.

6. I veicoli di categoria N1 G possono accedere al contributo?

Sì, perché si tratta di una sottocategoria di N1.

7. Esistono delle condizioni da rispettare quando si consegna un veicolo usato per acquistarne uno nuovo di categoria N1 o N2?

Sì, il veicolo usato deve essere della stessa categoria di quello che si intende acquistare e omologato a una classe inferiore a Euro 4.

8. Per l’acquisto di veicoli di questa categoria, l’acconto è obbligatorio?

Sì, l’acconto è dovuto anche per la categoria N1 e N2.

9. Per l’acquisto di veicoli di questa categoria, c’è un limite massimo di prezzo?

No, non sono previsti limiti ai prezzi di listino. 

10. Il concessionario/rivenditore è tenuto ad applicare uno sconto?

No, il DPCM 6/4/2022 non prevede alcun obbligo da parte del concessionario/rivenditore in merito all’applicazione di uno sconto.

11. Si può acquistare in leasing?

Sì, ma solo con leasing finanziario.

 

 

Quali veicoli accedono al contributo - Veicoli di categoria Le

1. Chi può acquistare questa categoria di veicoli?

Secondo il DPCM 6 aprile 2022, i fondi stanziati per il 2024 e destinati a veicoli elettrici e non elettrici sono accessibili solo alle persone fisiche.
L’accesso ai fondi Ecobonus L.178/2020 per i veicoli Le elettrici e ibridi è possibile invece sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche.

2. Rispetto all’erogazione del contributo, qual è la definizione corretta per i veicoli a due ruote con trazione elettrica o ibrida?

I primi sono i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione solo di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.
I secondi si dividono in tre sottogruppi:

  • Ibrido: veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica per la trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo
  • Ibrido bimodale: veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica per la trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti
  • Ibrido multimodale: veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica per la trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste

3. I veicoli di questa categoria devono rispettare un limite di Kw?

No, non sono previsti limiti di Kw per nessun veicolo di categoria Le.

4. Si può rottamare un veicolo di categoria Le e acquistarne uno della stessa categoria?

Sì, è possibile, per esempio, rottamare un veicolo L1e per acquistarne uno L2e o L3e, e così via.

5. Al momento dell’acquisto di un veicolo di categoria Le, si può consegnare in rottamazione un veicolo usato intestato a un familiare convivente?

Sì, per questa categoria di veicoli è possibile.

6. Al momento dell’acquisto di un nuovo veicolo Le non elettrico, con quale dicitura va indicato lo sconto praticato dal concessionario?

Semplicemente come “sconto del venditore”.

7. Nel prezzo di acquisto di questa categoria di veicoli sono inclusi gli optional?

Sì, ma devono essere optional funzionali al veicolo, come il parabrezza o il bauletto.
In generale è bene ricordare che il contributo viene riconosciuto in percentuale sul prezzo di acquisto IVA esclusa.

8. Cosa si intende per veicolo da rottamare oggetto di «ritargatura» ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011?

Questa definizione riguarda i veicoli di categoria Le che hanno sostituito il cosiddetto “targhino” 5 caratteri e il certificato di idoneità con la targa a sei caratteri e la relativa carta di circolazione.

9. Se mancano dei dati sulle targhe dei ciclomotori da rottamare, cosa occorre fare?

Si invita l’intestatario del ciclomotore a rivolgersi all’Ufficio della Motorizzazione Civile per l’aggiornamento dei dati. I ciclomotori devono rispettare quanto previsto dalla riforma della legge del Codice della strada (Legge 120/10), devono cioè essere muniti del certificato di circolazione e della targa.

10. Se il cliente intende avvalersi della sospensione della targa di un ciclomotore, quale procedura si deve seguire?

Questa descritta di seguito, in tutte le sue 3 fasi:

  • Inserire la prenotazione prima di sospendere la targa del veicolo vecchio
  • Sospendere la targa del veicolo da rottamare
  • Immatricolare il veicolo nuovo e completare la prenotazione.

NB: Nel caso di una prenotazione eseguita dopo la sospensione e l’immatricolazione del veicolo nuovo, la piattaforma non riconosce la targa sospesa associata al veicolo rottamato.

11. Esistono delle condizioni da rispettare quando si consegna un veicolo usato per acquistarne uno nuovo di categoria Le?

Sì, il veicolo consegnato deve:

  • appartenere a questa categoria
  • essere omologato alle classi Euro da 0 a 3.
  • intestato da almeno 12 mesi all’acquirente del nuovo veicolo a uno dei suoi familiari conviventi

12. Si può acquistare in leasing?

Sì, ma solo con leasing finanziario

13. Quale classe euro devono avere i nuovi veicoli Le non elettrici ?

Devono appartenere ad una classe ambientale non inferiore a Euro 5.

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