Veicoli di categoria Le
I veicoli di categoria Le sono i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro appartenenti ad una delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.
Il veicolo acquistato deve essere:
- nuovo di fabbrica
- elettrico o non elettrico
- non elettrico di Classe Euro non inferiore a 5
Il contributo, è calcolato in percentuale del prezzo di acquisto, si distingue a seconda della presenza di un veicolo da rottamare. In particolare:
a. Con rottamazione
Il veicolo da rottamare deve essere:
- di categoria Le
- intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi
- omologato alle classi Euro 0,1,2 o 3 ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011
Per i veicoli non elettrici è prevista obbligatoriamente la rottamazione e uno sconto da parte del venditore pari ad almeno 5% del prezzo del veicolo.
Le sottocategorie di veicoli Le sono fungibili ai fini della rottamazione.
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato il veicolo da rottamare e il contributo statale Ecobonus DPCM del 06 aprile 2022.
I venditori entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo devono consegnare il veicolo usato ad un demolitore e provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista
b. Senza rottamazione
Per i veicoli di categoria Le ad alimentazione esclusivamente elettrica, è possibile richiedere il contributo senza rottamazione. Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo è necessario indicare il contributo statale Ecobonus.
Per i veicoli acquistati da persone fisiche con i contributi previsti dal DPCM 6 aprile 2022 è previsto l’obbligo di mantenimento della proprietà del veicolo nuovo per almeno 12 mesi.
Per i veicoli esclusivamente elettrici acquistati sia da persone fisiche che da persone giuridiche con i contributi previsti dalla L.178/2020 art. 1 comma 691 non è previsto nessun obbligo di mantenimento della proprietà.